Validità dei contratti digitali

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Art. 110

  1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
  2. Nel caso in cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione avvenga ad opera di contratti (digitali) conclusi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni, la forma scritta è equiparata ad ogni atto di esecuzione dei diritti oggetto dell’accordo, che vale come accettazione delle clausole contrattuali in esso contenute.
  3. La trasmissione dei diritti realizzata mediante offerta al pubblico di diritti su a) programma per elaboratore distribuito in formato sorgente, od in formato binario ma rendendone disponibile anche il formato sorgente, con una licenza che consente al licenziatario di: eseguire il programma, per qualsiasi scopo, studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità, ridistribuire copie del programma, migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, nonché su b) opera creativa di diverso tipo, con una licenza che consente al licenziatario di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l’opera stessa, almeno per scopi non commerciali ed eventualmente congiuntamente ad altre facoltà, soddisfa il requisito di cui al comma 1 se il programma o l’opera, in formato elettronico, sono distribuiti insieme a una copia in formato elettronico della licenza.
  4. Alle licenze di cui al comma 2 non si applica il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
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