Statuto della Fondazione Leonardo Sciascia

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Statuto della Fondazione Leonardo Sciascia

Art. 1

E' costituita una Fondazione denominata: «Leonardo Sciascia » con sede in Racalmuto, Viale della Vittoria n. 3.

La Fondazione opera nell’ambito della Regione siciliana.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa intende:

— consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere letterarie e dei documenti che saranno donati dagli eredi di Leonardo Sciascia e che saranno catalogati ed ordinati, secondo i criteri contenuti nella lettera di Leonardo Sciascia trascritta nella delibera del Consiglio Comunale di Racalmuto del 20 dicembre 1989;

— diffondere la conoscenza del pensiero e dell’opera dello scrittore e promuovere attività di elevazione civile e culturale.

Per il perseguimento dei suoi scopi di promozione civile e di diffusione della conoscenza la Fondazione:

— svolge attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

— delibera, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle finalità istitutive, l’acquisto, la locazione, l’usufrutto, etc., di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l’acquisto della proprietà, l’accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, I’ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che a giudizio degli organi della Fondazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

— amministra i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato alla Fondazione, anche in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché ne gestisce l’attività;

— promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) i beni, i diritti e le somme di cui all’atto costitutivo;

b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;

d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

e) le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà venire aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di Enti e privati.

Art. 4

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui all’art. 3 del presente statuto;

b) delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;

c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio;

d) delle entrate di cui all’art. 5 e da ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

Art. 5

Saranno nominati « Benemeriti » gli Enti o i privati, italiani o stranieri, le cui donazioni alla Fondazione non siano inferiori a lire centomilioni (L. 100.000.000).

La nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Saranno nominati « Sostenitori » gli enti o i privati che contribuiscano all’attività della Fondazione con un versamento annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato di organizzazione e vigilanza con compiti di consulenza scientifica, composto di otto membri, nominati a vita i quali provvedono agli adempimenti indicati da Leonardo Sciascia nella sua lettera in data 6-9-1989, trascritta nella delibera del Consiglio Comunale di Racalmuto in data 20-12-1989.

In caso di dimissioni, incapacità o morte o di cessazione per qualsiasi altra causa dei componenti il Comitato suddetto, lo stesso Comitato elegge i sostituti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I nuovi componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 7

Organi della Fondazione sono:

a) il Presidente ed il Vice Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei revisori.

Art. - 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Art. 9

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

Art. 10

I1 Consiglio di Amministrazione, formato da sette membri, è composto:

— dal Sindaco pro-tempore del Comune di Racalmuto;

— dall’assessore pro-tempore ai beni culturali del Comune di Racalmuto;

— da cinque membri dei quali due in rappresentanza della famiglia Sciascia.

I predetti cinque membri sono nominati a vita. In caso di morte, di incapacità, di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa di uno dei membri nominati dalla famiglia, subentra il coniuge o uno dei figli, con precedenza per il maggiore di età.

In caso di morte, di incapacità, di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa dei rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio del Comune di Racalmuto elegge i nuovi componenti scegliendo da una terna proposta dal Consiglio di Amministrazione- della Fondazione.

I1 Consiglio del Comune di Racalmuto provvede all’elezione nel termine di sessanta giorni. Scaduto detto termine, alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

I1 Sindaco pro-tempore del Comune di Racalmuto è, di diritto, il Presidente della Fondazione. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

In particolare il Consiglio:

a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

b) approva i regolamenti;

c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;

d) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, sull’ammissione dei Benemeriti e dei Sostenitori;

e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;

f) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

g) predispone i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le proposte avanzate dal Comitato di organizzazione e vigilanza;

h) provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;

i) delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

l) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto.

m) delibera sulle terne di cui al precedente articolo 10 e sulla lista di cui al successivo articolo 15, da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente o al Vice Presidente, con esclusione di quelli di cui alle lettere a, d, e, f, i, l, m.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la Presidenza del Presidente o del Vice Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo Statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 14

Il Comitato di organizzazione e vigilanza ha compiti di consulenza scientifica; predispone i programmi di lavoro e di interventi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6; esprime pareri sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame.

Art. 1 5

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Fermo restando il controllo esercitato dall’Autorità tutoria ai sensi dell’art. 25 c.c., la gestione della Fondazione e del suo patrimonio sarà sottoposta al controllo di un collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

All’elezione dei Revisori effettivi e supplenti provvede il Consiglio del Comune di Racalmuto che sceglie da una lista di nove nominativi proposti dai Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 16

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile o se il patrimonio diventerà insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall’art. 28 c.c. o quelle di scioglimento previste dall’art. 28 primo comma c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell’art. 28 secondo comma c.c.

Art. 17

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite.

Art. 18

Per la prima volta, la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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