Sanzioni per lesione del diritto d’autore
Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).
Ancora da modificare:
Proposta Bulgarelli
All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a-bis) è abrogata.
Il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
- Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità».
Proposta Associazione biblioteche italiane
All’art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, eliminare la locuzione "per trarne profitto" e sostituirla con "a scopo di lucro" In generale, occorrerebbe escludere o limitare fortemente i casi di procedibilità d'ufficio avverso le violazioni del diritto d'autore e in ogni caso distinguere le violazioni a scopo commerciale (a scopo di lucro), sanzionabili penalmente, da quella non finalizzate a scopo commerciale (a scopo di profitto o non a scopo di lucro), che non dovrebbero prevedere sanzioni di tipo penale.
