Regione Puglia: Proposta di legge opensource
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Proposta di Legge Regionale recante norme in materia di trasformazione ed adeguamento tecnologico della Pubblica Amministrazione Regionale secondo criteri di difesa della libertà, della democrazia e della sicurezza informatica nell’era della comunicazione digitale
Relazione
La Regione Puglia assume il valore della Comunicazione e della partecipazione alla formazione dei processi comunicativi come elementi costituivi fondamentali della democrazia e del diritto di cittadinanza e considera BENI COMUNI la Comunicazione ed il diritto per tutte e per tutti di accedere liberamente alle risorse della conoscenza, dell’informazione, della pubblica amministrazione, dell’arte e del sapere senza distinzione di censo, religione, appartenenza etnica, nazionalità, credo politico, lingua, età e sesso. Al fine di rimuovere ogni impedimento in tal senso, si adopera promuovendo lo sviluppo della Società dell’Informazione così che sia possibile sviluppare servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili, favorendo altresì la diffusione dei saperi e della conoscenza informatica come fattore determinate per abbattere le barriere digitali e sostenere in tal modo, nella società della comunicazione e dell’informazione, la realizzazione personale e professionale di ciascuno nonché le forme di cittadinanza attiva, in sintonia con i dettami della Carta Costituzionale Repubblicana e nel totale ossequio dei principi fondamentali in essa contenuti. La Regione Puglia interviene con la presente legge nell’intento di rendere massimamente accessibili e fruibili le tecnologie comunicative ed informatiche attualmente offerte dall’evoluzione tecnologica; sostiene e promuove la diffusione e l’uso di software caratterizzati da standard e formati aperti secondo le definizioni dell’art. 1 del seguente testo come principio di garanzia per il pluralismo informatico e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, garantendo altresì la competitività e la trasparenza del mercato. Sono inoltre incoraggiati e favoriti la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di Software Libero ed Open Source quali programmi per elaboratore elettronico, secondo le definizioni dell’art. 1, in considerazione delle sue grandi e positive ricadute sull’economia pubblica, sull’economia regionale in generale, sull’alfabetizzazione informatica, sulla diffusione dei saperi derivanti dallo sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. Viene riconosciuta l’assoluta necessità di dotare l’economia regionale di Software Libero ed Open Source quale indispensabile strumento per la realizzazione di progetti ed attività che troverebbero una base operativa comune capace di rilanciare quel progresso scientifico, produttivo, tecnologico ed occupazionale verso il quale la Regione Puglia intende convergere, costruendo i fondamenti di una compiuta democrazia anche all’interno dei rapporti tra istituzioni e cittadini, liberando in modo significativo cittadini ed istituzioni dal peso finanziario di royalties e restrizioni imposte dai produttori di sistemi operativi, di programmi applicativi, di procedure informatiche per i quali gli stessi produttori sono proprietari dei codici sorgente dei software che regolano in modo pesantemente invasivo e pericolosamente pervasivo i processi sociali e produttivi. Quanto detto per il software, identicamente vale per quel che attiene le apparecchiature elettroniche (hardware) come meglio esplicitato al successivo art. 11 del presente testo di legge. La presente legge dispone che la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE regionale ponga in essere azioni positive per dotare se stessa di piattaforme organizzative informatiche totalmente gestibili, interoperabili, adeguabili alle esigenze presenti sul territorio ed incentivare a ciò altri soggetti sia pubblici che privati.
La legge, vista la natura del campo di specifica applicazione, mira anche a restituire alla Pubblica Amministrazione Regionale ed ai soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti, essenziali strumenti normativi in grado di consentire il massimo livello possibile di modificabilità autodeterminata e contrattabilità dei contenuti e delle procedure informatiche rispetto a tutte le implicazioni organizzative conseguenti, ivi comprese quelle inerenti l’organizzazione del lavoro correlata all’adozione di procedure informatiche, accrescendo così la possibilità di rilanciare la Regione Puglia come area geografica, politica, economica, produttiva e lavorativa, anche nel settore della ricerca per la produzione del software e dell’hardware, nella quale il ruolo Euro-Mediterraneo della stessa sarà ancor più centrale ed evidente anche per le ricadute positive in termini di beneficio culturale, occupazionale, scientifico e tecnologico che dall’impulso generato dalle politiche regionali potranno essere determinate anche grazie al presente provvedimento di legge.
Art. 1 Finalità
La presente legge si propone di applicare all’amministrazione regionale ed agli enti ad essa collegati i criteri di impiego e l’uso delle tecnologie informatiche Hardware e Software così come definiti ed individuati nel presente testo.
Art. 2 Definizioni
- Per Free Software, detto anche Software Libero, si intende quella categoria di programmi per elaboratori, distribuiti con una licenza d’uso che concede all’utilizzatore le seguenti quattro libertà:
- libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;
- libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo alle proprie esigenze. L’accesso al codice sorgente è un pre-requisito;
- libertà di ridistribuire copie del programma;
- libertà di migliorare il programma, e di distribuirne i miglioramenti.
- Per software Open Source detto anche Software a Sorgente Aperto ci si riferisce a sistemi operativi e/o programmi applicativi, algoritmi o sequenze di essi che, impiegabili su dispositivi microelettronici a logica riprogrammabile, siano caratterizzati dalla presenza di tutte le seguenti caratteristiche:
- redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di diritti per ta1e rivendita;
- codice sorgente: Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso ed il programma deve includerlo in forma direttamente accessibile e deve esserne consentita la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata.
- Il programma deve essere, inoltre, corredato di documentazione completa e dettagliata riguardante, oltre che le più dettagliate e chiare istruzioni per l’uso, tutti gli elementi essenziali della logica compilativa dello stesso software in modo tale che sia sempre possibile per chiunque migliorare, adattare, estendere, implementare e modificare il software stesso ed operare liberamente su di esso. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente e con la documentazione anzidetta, deve esserci la possibilità di acquisire comunque, anche telematicamente, il codice sorgente e la documentazione completa senza costi aggiuntivi.
Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Forme mediate, come l’output di un preprocessore, non sono ammesse; forme in bytecode e forme semi-compilate per le quali non sia possibile risalire ed operare liberamente anche ai livelli più elementari della struttura del software non sono ammesse.
- prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di modifiche e la realizzazione di prodotti derivati liberamente ridistribuibili e riutilizzabili.
- integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se essa consente la distribuzione di file patch insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
- nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
- nessuna discriminazione verso campi d’applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull’uso del programma in un particolare campo di applicazione;
- distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma stesso, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
- la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software.
- la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software cui la licenza stessa è direttamente riferita.
- Per FLOSS (Free Libre Open Source Software), si intende tutta la categoria del software
appartenente al Software Libero o al Software Open Source.
- Sono standard aperti gli standard che ricadono sotto la definizione dall’EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) e dunque si definisce Aperto uno Standard:
- adottato e mantenuto da un’organizzazione no-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza.
- pubblico, il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo puramente nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo.
- per il quale eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere
irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free.
- non gravato da alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard stesso.
- Per protocollo aperto si intende un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto.
- Per formato aperto si intende quel formato che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto.
- Per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d’utente.
- Per interoperabilità si intende la capacità di uno standard, di un servizio, di una risorsa hardware/software, di un formato di dati, di comunicare ed interagire con altre applicazioni, servizi, risorse, formati di dati che devono far ricorso a protocolli, formati e standard aperti.
- Per elaboratore elettronico e sistema di elaborazione si intende qualunque dispositivo a logica riprogammabile utilizzato per interconnettere, supportare e/o automatizzare attività e/o processi.
Art. 3 Archivi elettronici
Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della Pubblica Amministrazione Regionale devono permettere l’accesso ai dati mediante protocolli aperti da parte della competente amministrazione. Nessuna limitazione tecnica, di licenze da brevetti, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell’estrazione dei dati dall’archivio o al trasferimento su altro archivio. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi di cui si abbia a disposizione il codice sorgente.
Art. 4 Documenti
La pubblica amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare un formato aperto nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazione. La pubblica amministrazione Regionale, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, si fa carico di mettere a disposizione degli stessi gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’art. 5, rendendoli disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS. Completare il copia/incolla e l'editing. Verificare con bozza Chiunque faccia uso di programmi di firma digitale per sottoscrivere documenti è tenuto ad avere a disposizione il codice sorgente di tali programmi. Art. 5 Accessibilità Tutti i servizi telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione Regionale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità sia per i diversamente abili sia in termini di neutralità tecnologica. La Pubblica Amministrazione Regionale adotta ed utilizza protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio d’informazioni fra PA, cittadini e aziende. La Pubblica Amministrazione Regionale si impegna affinché tutti i servizi messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese, siano interoperabili, facciano uso di protocolli e formati aperti, e permettano, attraverso lo sviluppo di piattaforme applicative comuni, l’interazione e l’integrazione fra di loro. Art. 6 Obblighi per la PA La Pubblica Amministrazione Regionale e le Pubbliche Amministrazioni ad essa riferite utilizzano obbligatoriamente, nelle proprie attività, programmi per elaboratore elettronico, anche appositamente sviluppati, rilasciati con licenza FLOSS, in ogni caso ed in ogni contesto operativo in cui ciò sia realizzabile. La Pubblica Amministrazione Regionale le Pubbliche Amministrazioni ad essa riconducibili, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, hanno l’obbligo di utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni su formati aperti. Inoltre tali prodotti devono garantire l’interoperabilità. Nell’acquisizione di prodotti informatici a mezzo gara d’appalto, le Pubbliche Aamministrazioni redigeranno capitolati in grado di garantire a tutti la partecipazione e non potranno essere esclusi prodotti a priori. Dovranno essere sempre garantiti meccanismi di comparazione oggettivi ed in grado di valutare il costo totale di possesso, il costo di uscita, la valorizzazione delle competenze tecniche possedute dall’amministrazione, l’interoperabilità intesa per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso (dunque uso di formati dei dati e interfacce aperte e standard), l’interesse di altre amministrazioni al riuso dell’applicazione da realizzare e/o acquistare. Per fare questo la Pubblica Amministrazione dovrà provvedere, nelle gare d’appalto, ad assegnare appositi punteggi che valorizzino i benefici apportati dall’uso di tecnologie FLOSS e di formati e protocolli aperti. Art. 7 Sostegno all’informatizzazione La Regione favorisce l’adozione delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni predisponendo appositi programmi di sostegno per l’adozione di software FLOSS e di Free Hardware, come precisato al successivo art. 11. La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni ed imprese predisponendo le opportune piattaforme tecnologiche regionali che dovranno essere basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti. In coerenza con quanto disposto dalla presente legge sia in materia di Software Open Source e FLOSS che di Hardware secondo quanto esplicitato dall’art. 11 del presente testo legislativo, saranno esclusi dalla assegnazione di finanziamenti regionali e/o comunque ed a qualunque titolo erogati dalla Regione Puglia, in qualunque modo finalizzati all’alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione ed all’adeguamento tecnologico informatico tutti quei soggetti, pubblici e privati e tutte le istituzioni, pubbliche e private che non adottino soluzioni informatiche rientranti nei criteri definiti dalla presente legge. La relativa valutazione di coerenza tecnica sarà effettuata dall’Authority di cui all’art. 12 del presente testo. Art. 8 Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo La Regione elabora annualmente un programma di ricerca, sviluppo e produzione specifico sul FLOSS, sull’Open Source e sull’HARDWARE LIBERO nel territorio pugliese . La Regione istituisce un Fondo per il finanziamento dei programmi di cui al comma precedente. I risultati dei programmi di ricerca, sviluppo e produzione devono essere resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del Software Libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità. La Regione incentiva, attraverso programmi annuali, progetti basati sull’Open Source da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del FLOSS allo scopo di finanziare i programmi di cui al presente articolo. Art. 9 Istruzione scolastica La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica. La Regione Puglia, nell’ambito della formazione ed istruzione pubblica, promuove ed incentiva la adozione, la produzione e la diffusione anche per il tramite di tecnologie infotelematiche, di contenuti e di supporti multimediali in formato digitale, finalizzati alla formazione e all’informazione, purchè non coperti da copyright e/o royalties di qualsivoglia genere. Art. 10 Cittadinanza attiva La Regione, al fine di sviluppare la partecipazione democratica dei cittadini si impegna alla diffusione della cultura informatica e ad abbattere le barriere digitali. Istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o on-line permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS. La Regione Puglia riconosce un particolare valore al software FLOSS come mezzo per diffondere cultura informatica ed abbattere le barriere digitali permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva. La Regione Puglia favorisce l’adozione di software e di hardware liberi sia mediante programmi di distribuzione di software FLOSS attraverso l’uso dei vari supporti tecnologici oggi disponibili, sia mediante programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di Hardware che possa essere utilizzato presso biblioteche, scuole, associazioni o assegnato a sostegno di soggetti muniti di particolari requisiti riferiti a condizioni di disagio sociale, economico, culturale nell’intento di contruibuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana . Art. 11 Caratteristiche delle apparecchiature elettroniche adottabili dalla Pubblica Amministrazione nel territorio regionale pugliese ed obblighi derivanti In ossequio allo spirito ed al disposto della presente Legge, la Regione Puglia non si dota e non usa apparecchiature elettroniche, informatiche (hardware), parti di esse o ad esse assimilate, direttamente o indirettamente funzionali alla propria attività, le quali siano state prodotte secondo parametri tecnologici, progettuali e costruttivi tali da rendere limitato in tutto o in parte il diritto dell’utilizzatore di: a) consentire immediatamente il libero uso delle apparecchiature stesse; b) adottare sistemi operativi, programmi ed ogni genere di applicazione coerente col disposto della presente legge; c) tutelare la privacy dei cittadini e consentire alla Pubblica Amministrazione l’applicazione della massima sicurezza informatica; d) impedire la tracciabilità delle azioni della Pubblica Amministrazione in virtù della presenza di dispositivi e tecnologie contenuti e/o contenibili all’interno delle apparecchiature stesse; e) fruire senza limitazioni temporali di uso e funzionamento regolare delle apparecchiature elettroniche determinate da tecnologie e da dispositivi di tipo intrinseco alle apparecchiature stesse; f) impedire qualunque azione limitativa della libertà di uso e di riuso delle apparecchiature elettroniche rese possibili da tecnologie costruttive contenute direttamente o indirettamente nelle apparecchiature stesse; g) riprodurre e distribuire liberamente tutti i processi informatici ed i risultati da essi derivanti senza alcuna limitazione di numero, destinazione d’uso, tipologia di contenuto e di supporto fisico, ottico, magnetico, di rete ed elettronico tra quelli normalmente adottati o comunque ad essi assimilabili o riconducibili concettualmente e/o tecnologicamente; h) distribuire, utilizzare, rendere ridistribuibile e riutilizzabile tanto le apparecchiature stesse quanto i processi di elaborazione da esse effettuabili senza limitazioni introducibili tali da rendere le stesse meno liberamente fruibili, disponibili e distribuibili rispetto al grado di fruibilità fornito in origine; i) ottenere il massimo livello di interoperabilità tra le apparecchiature e le tecnologie rese disponibili dell’evoluzione della ricerca e dalle tecnologie produttive; j) decidere la dismissione delle stesse solo e soltanto in termini di valutazione autonoma e non dipendente da limitative alterazioni funzionali introdotte attraverso l’adozione di dispositivi e tecnologie, anche non immediatamente visibili o in ogni modo celate e non dichiarate. k) non consentire per nessun motivo l’accesso da remoto, in modo dichiarato e/o non dichiarato, realizzato in qualunque modo e con qualunque mezzo o tecnica, a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o attraverso strumenti e canali informatici da essa espressamente resi disponibili senza che ciò possa costituire forme di controllo diretto o indiretto da parte e verso di terzi, per rendere possibili, efficienti ed efficaci le relazioni con i cittadini ai quali fornire i servizi cui hanno diritto. l) rendere sempre possibile l’interazione con le altre Pubbliche Amministrazioni. La valutazione delle caratteristiche di idoneità delle apparecchiature, dopo l’estensione di protocollo tecnico di riscontro e verifica tecnica, progettuale e funzionale a cura dell’Autorità Regionale di vigilanza per la Comunicazione e l’Innovazione Tecnologica prevista dalla presente legge, sarà rimessa all’insindacabile parere della stessa e sarà vincolante per i competenti livelli della Pubblica Amministrazione. Art. 12 Dell’Autorità Regionale di Vigilanza per la ICT (Information Communication Technology) Viene istituita l’Autorità Regionale di Vigilanza per la ICT (Information Communication Technology) . All’Autorità Regionale di vigilanza spetta: a) definire o contribuire a definire norme tecniche e criteri riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e definire o collaborare a definire norme tecniche e criteri tecnici inerenti la loro qualità ed i relativi assetti organizzativi in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati della amministrazione regionale, dei suoi uffici e delle loro interconnessioni; b) coordinare, attraverso la redazione di opportuni piani annuali o pluriennali i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa con il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito: CNIPA) e in accordo con le amministrazioni pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione informatica e telematica previsti a livello regionale dai piani di ammodernamento, sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non regionali; d) verificare periodicamente, avvalendosi dell’Osservatorio Regionale sulla Società dell’Informazione gestito da Tecnopolis e ivi costituito, in raccordo con il CNIPA e d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti dagli interventi esercitati nei confronti delle singole amministrazioni, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità definiti dallo stesso CNIPA; e) collaborare con le istituzioni preposte e con i decisori competenti a definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo corretto di tecnologie info-telematiche in coerenza con il disposto dalla presente legge; f) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra Pubblica Amministrazione centrale e periferica al fine di rendere disponibili, distribuibili, adatte e fruibili tutte le risorse infotelematiche così come individuate nel presente testo di legge, utili alle singole Amministrazioni Pubbliche che ne dovessero far richiesta; g) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di relazione tra Imprese e Pubblica Amministrazione in rapporto alle specificità trattate nella presente legge. h) verifica quanto specificato e disposto al precedente art. 11. Il ruolo di Autorità Regionale di vigilanza è svolto dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata controllata e partecipata dalla Regione Puglia denominata “Tecnopolis”.
Art. 13 Formazione
Dall’approvazione della presente legge tutti i livelli e tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito in applicazione ed in conseguenza del presente provvedimento.
