Regione Campania: Proposta di legge opensource
Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).
Progetto di legge ad iniziativa del consigliere Scala: Norme in materia di pluralismo informatico, sulladozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione
Art. 1 Finalita' della legge
1. La Regione Campania incentiva e valorizza il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altres ogni barriera dovuta alla diversita' di standard informatici. 2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Campania, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicita' dell'attivita' amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a. software proprietario: un programma per elaboratore,
rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti
descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente legge. b. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico
distribuito con una licenza di software libero come
definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di
legge.
c. licenza di software libero: una licenza di diritto di
utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che
renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma
medesimo: la possibilita' di accedere al codice sorgente
completo e il diritto di studiare le sue funzionalita'; il
diritto di diffondere copie del programma e del codice
sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice
sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma
ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software
libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia
del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi
diritti e possibilita' di chi fornisce la copia.
d. programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni
programma per elaboratore elettronico il cui codice
sorgente completo sia disponibile all'utente,
indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
e. formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di
implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e
liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti
dalla legge; siano documentati in modo completo e
approfondito in modo che sia possibile scrivere un
programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere
dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le
specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti
restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di
dati.
Art. 3 Documenti
1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicita', nonch l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241. 2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui e' impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta a rendere disponibile, una versione dei dati, in formato libero.
Art. 4 Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 196/2003, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, e' tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto. 2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale 196/2003 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza. 3. Le denominazioni e le modalita' di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge nazionale 196/2003. 4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
Art. 5 Obblighi per la pubblica amministrazione regionale
1. La Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta ad utilizzare, nella propria attivita', programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente. 2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attivita', privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilita' del sorgente. La disponibilita' del codice sorgente e' posta in relazione anche alla opportunita' per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6 Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo
1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 7 Istruzione scolastica
1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.
Art. 8 Regolamenti attuativi
1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi di formazione del personale per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.
Art. 9 Norma transitoria
1. Entro anni due dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge. 2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4. 3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.
Art. 10 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
