Obbligo di rispetto dei diritti di libera utilizzazione

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

I digital rights/restriction management (Drm), il Trusted computing (Tc) e i drm interoperabili (iDRM) al momento rappresentano un insormontabile ostacolo tecnico nel far valere i legittimi diritti di libera utilizzazione (fair use) da parte dei fruitori delle opere dell'ingegno.

Noi siamo contrari al trusted computing, ma non al concetto di drm: pensiamo solo che i drm debbano essere anch'essi rispettosi dei diritti di chi acquista legittimamente un'opera protetta.

Siamo, pertanto, contrari a qualsiasi forma di drm che limiti le libere utilizzazioni.

Un fruitore dovrebbe essere sempre libero di effettuare una o più copie private, di utilizzare l'opera su dispositivi differenti, e soprattutto dovrebbe poter riprendere il pieno controllo sull'opera una volta che la stessa sia tornata nel pubblico dominio.

Purtroppo, attualmente non esistono drm (anche interoperabili) che rispondano a questi requisiti. Se il rispetto delle libertà sopra enunicate (ben inteso, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo) non può essere garantito da nessun drm, siamo convinti che tali drm “irrispettosi” debbano essere proibiti, considerati illegali, in quanto lesivi dei diritti della collettività.

È contrario ad ogni principio logico, prima ancora che giuridico, che un consumatore, per far valere i propri diritti, debba eludere sistemi di protezione e, ciò facendo, violare la legge.

Nel momento in cui le misure tecnologiche di protezione garantiranno quanto sopra esposto, non possiamo che concordare sulla loro necessaria tutela giuridica, in ragione della normativa comunitaria e degli accordi internazionali.

Crediamo che una valida alternativa al modello “controllo e sanzioni” di Sarkozy e ai drm, anche interoperabili, sia il riconoscimento di nuove e più ampie libertà per i fruitori delle opere e, al contempo, una giusta remunerazione per gli aventi diritto, anche con le modalità espresse dalle proposte di Beltrandi alla Camera o Pecoraro Scanio al Senato.

Siamo convinti che sia altresì necessaria ed improcrastinabile una sostanziale riforma delle modalità di ripartizione dell’equo compenso, che giovino davvero agli autori e, in particolar modo, a quelli emergenti, finora sfavoriti.

Indice

Bibliografia

  • 50 Cent: il p2p non è un danno, Punto Informatico, 10 dicembre 2007. Lo dice uno dei diretti interessati, secondo cui il p2p esiste, non c’è nulla da fare e l’industria può solo adattarsi a conviverci. Con buona pace di tutti gli antagonisti dello sharing.
  • Dmin.it, precisazione di Frontiere Digitali, Punto Informatico, 10 dicembre 2007. Tre componenti della celebre associazione hanno firmato l’appello Chiariglione a Rutelli ma spiegano che la firma va intesa come parte della lotta alla Dottrina Sarkozy e non come sostegno integrale alla proposta Dmin.it.
  • Dmin.it e tpm, il ritardo è comprensibile, Punto Informatico, 10 dicembre 2007. Ne parla Alessandro Bottoni (No1984.org, Partito Pirata, FSFE), che spiega perche' chi si batte per i diritti digitali talvolta non sta dietro alle novità che incalzano. Una soluzione – aggiunge – esiste. Ma dipende dalla buona volontà di tutti.
  • Andrea Rossato, Dmin.it e il trusted computing all’italiana, Punto Informatico, 7 dicembre 2007. La proposta per modificare il diritto d’autore nei tempi della rete e del p2p porta con sé uno scenario molto preoccupante. Quello che si propone è una forma pervasiva di Trusted Computing avallata dallo Stato.
  • Marco Calamari, Cassandra crossing/Drm, angeli e demoni, Punto Informatico, 7 dicembre 2007. L’Appello a Rutelli è condito da Trusted Computing e altri angoli oscuri per il futuro della rete. Ci sono realtà di rete dalle quali ci si sarebbe potuti attendere un segno di vita. Ecco perché.
  • Canada, gli autori vogliono la flat p2p, Punto Informatico, 7 dicembre 2007. Anche se il Palazzo pensa al drm, gli autori di contenuti musicali lanciano invece la proposta di legalizzare il file sharing e adottare una tariffa fissa per monetizzare gli scambi.
  • Musica, il drm azzoppa Nokia, Punto Informatico, 6 dicembre 2007. La nuova convergenza tra comunicazione mobile e musica digitale nasce già morta? Di certo avrà vita durissima visto il largo impiego di tecnologie di blocco.
  • La radio? Nacque col drm, Punto Informatico, 6 dicembre 2007. Una delle prime soluzioni tecnologiche anti-copia prevedeva l’acquisto di una radioricevente per ogni stazione. Spettacolare fallimento da 20esimo secolo, che ricorda però molto da vicino le attuali politiche drm.
  • Usa, la grande distribuzione scomunica il drm, Punto Informatico, 4 dicembre 2007. Wal-Mart e compagnia bella vuole imporre la cancellazione delle misure anticopia. E avverte le major: così non si va avanti. Intanto Universal passa alla classica in mp3 drm-free.
  • Un Dmca distrutto da un referendum?, Punto Informatico, 4 dicembre 2007. Se lo augurano gli svizzeri che stanno organizzando la rivolta contro una versione tutta alpina della direttiva sul copyright. Se l’Europa già soffoca con la Eucd, gli Svizzeri hanno già smesso di respirare.
  • Il DRM interoperabile by Chiariglione, Scarichiamoli!.
  • Chiara Sottocorona intervista Leonardo Chiariglione, Storia, ricerche e progetti del padre dell’mp3, sito web di Leonardo Chiariglione.

La nostra proposta

Proposta 1

È considerato illegale e soggetto a sanzione qualsiasi tentativo di limitazione, diretta o indiretta e attraverso qualunque mezzo, dei diritti di fair use, di rispetto bilaterale dei termini di una licenza legale e di fruizione delle opere che sono o che, scaduta la tutela autoriale, diverranno di pubblico dominio. Ad esempio sarebbero illegali i dispositivi di duplicazione, sia analogici che digitali, che adottano soluzioni di digital restriction management (altrimenti detti di digital rights management)(drm) o di trusted computing che non rispettano questi diritti. Le suddette sanzioni andranno ad alimentare il Fondo per il diritto di prestito pubblico.

Proposta 2

Al capo V l’espressione “eccezioni e limitazioni” è sostituita dalla seguente: “libere utilizzazioni”.

Art. 71 quinquies

  1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
  2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater e 71-sexies, su espressa richiesta dei beneficiari e a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto.
  3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 71-sexies i titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
  4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l’esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all’articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all’articolo 194­ bis.
  5. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 71 undecies

Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedite per contratto né attraverso l’apposizione all’opera di misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102 quater.

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