Libertà per la tutela di persone disabili

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

La nostra proposta (in corso di elaborazione)

Legenda

  • testo della proposta originale
  • testo aggiunto
  • testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
  • commento (non fa parte della proposta)
  • testo eliminato

Art. 71-bis

  1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap.Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
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