Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici. Libertà di panorama
Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).
I criteri con cui si riconosce se un uso pubblico è equo o meno sono quattro:
- lo scopo e il genere d’uso, se di natura commerciale, no profit o educativa;
- la natura del lavoro protetto da copyright;
- la dimensione e la sostanzialità della porzione copiata in relazione sia a quelle dell’intera opera protetta che allo scopo;
- l’effetto dell’uso sul mercato potenziale, nel caso in cui vi siano sostituibilità, con conseguente spiazzamento della domanda originale e quindi un’ingente perdita del valore dell’opera protetta.
Vista la esplicita protezione che la nostra legislazione offre alle biblioteche, quali “archivi della conoscenza e della cultura nazionale”, sarebbe opportuno prevedere specifiche ipotesi di utilizzazioni libere di opere protette onde consentire alle biblioteche di funzionare correttamente. Del resto non è sostenibile che le poche centinaia di biblioteche italiane rappresentino una minaccia per il mercato multimediale, nè può considerarsi la loro attività come antagonista rispetto all'uso commerciale.
Occorre consentire la libera utilizzazione di opere protette a fini educativi da parte delle scuole e delle università (anche sul web, nei corsi di e-learning, se l'accesso è consentito solo agli studenti). Ovviamente, conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche dovrebbero essere considerate "attività educative", almeno nei limiti in cui l'esecuzione avviene in un ambiente confinato, l'accesso non è a pagamento (cioè non c'è fine di lucro legato direttamente all'esecuzione) e c'è un relatore che commenta l'opera.
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Libertà di fotografia di opere in spazi e ambienti con accesso al pubblico, anche se protette dai diritti d’autore
- Per opere si intendono sia opere architettoniche, che monumentali, che artistiche (pittoriche, scultoree ecc.).
- Per spazi e ambienti con accesso al pubblico, si intendono spazi aperti come parchi, monumenti naturali, piazze, ville ecc. che ambienti chiusi, come chiese e altri monumenti, musei, uffici statali e di servizio pubblico (anche se gestiti da società private o a partecipazione privata), biblioteche, scuole e università, stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, mezzi di trasporto, campi sportivi ecc.
Libertà di riproduzione e di fotografia per scopi di ricerca o di studio
Secondo la Legge sul Diritto d'Autore, non esiste la possibilità di fotografare e riprodurre per scopi di ricerca o di studio, opere dell'ingegno dell'arte figurativa. Questo vuol dire che se un quadro, anche se di pubblico dominio, in quanto sono già passati 70 anni dalla morte dell'autore, è esposto in un museo, non può essere comunque fotografato, se non dietro espresso consenso dell'amministrazione del Museo, dietro pagamento di un compenso monetario (cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio). A ciò si aggiunge che la riproduzione dell'opera è vietata se c'è una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera effettuata dalla struttura che stia vendendo cartoline o immagini dell'opera. In ogni museo esiste un negozio che vende le cartoline che hanno per soggetto le esposizioni del museo. Quindi ci sarà sempre una concorrenza economica da parte del soggetto che riproduca, senza fini di lucro e per ragioni di studio o di ricerca, immagini che abbiano come soggetto l'opera dell'arte figurativa. Questo divieto non è espresso chiaramente nella Legge sul Diritto d'Autore. Per quanto questa legge preveda delle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, quando ci sia una necessità di studio e di ricerca, e quindi il comportamento del soggetto sia direttamente riconducibile a quanto previsto dall'art. 9, 33 e 21, e cioè riconducibile allo sviluppo della cultura, e la libertà dell'arte e della scienza, oltre quello della libera manifestazione del pensiero. In via indiretta queste eccezioni e limitazioni vietano comunque la riproducibilità di opere di pubblico dominio presenti nei musei o nelle biblioteche. Le due norme della Legge sono l'articolo 70 e 71 ter. L'art. 70 recita: "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. […]". Questa disposizione, pur trovando fondamento nell'esigenza di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in un'opera dell'ingegno ed il libero esercizio della facoltà di critica o di insegnamento, tuttavia non trova applicazione in ipotesi di riproduzione integrale dell'opera citata. La conseguenza di tale impostazione è l'esclusione, a priori, dell'applicabilità di questo articolo alle opere di carattere figurativo, per i quali la citazione comporta necessariamente la riproduzione integrale dell'opera. Ed infatti la giurisprudenza ha costantemente ritenuta illecita la riproduzione di opere dell'arte figurativa in cataloghi per mostre ed esposizioni. Anche l'art. 71 ter non viene in soccorso del soggetto che vuole riprodurre un'opera dell'arte figurativa per scopi di studio o di informazioni, senza alcuno scopo di lucro. L'art. 71 ter testualmente recita: "E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere od altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza". La norma qui fa eccezione al (solo) diritto di comunicazione al pubblico per consentire l'accesso e la consultazione in loco di opere dell'ingegno della propria collezione in computer. Non è stata invece introdotta una corrispondente eccezione per il diritto di riproduzione (che permetterebbe al soggetto di fotografare l'opera d'arte e pubblicare, anche senza scopo di lucro, il proprio lavoro di critca, ad esempio su internet. In altre parole si permette la libertà di andare a visitare un museo e lavorare lì per la propria conoscenza, rendendo però, impossibile la condivisione della stessa. Non ci voleva certo una legge per questo.) Parimenti viene vietata la riproduzione di opere architettoniche quando l'autore del progetto dell'opera sia ancora in vita e non siano passati almeno 70 anni dalla sua morte. In questo caso, quindi, viene quindi espropriato al soggetto quella libertà di panorama, prevista in diversi stati, che permette al singolo individuo di fotografare gli edifici e le opere architettoniche presenti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico. Ci vorrebbe, quindi, una riforma della legge che elimini questo problema, che senza ombra di dubbio limita la libertà del soggetto dei diritti prima accennati previsti dalla costituzione. A tal fine sarebbe utile una modifica degli artt. 70 e 71 ter nel modo riportato nella seguente proposta.
Le nostre proposte (in corso di elaborazione)
Legenda
- testo della proposta originale
- testo aggiunto
- testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
- commento (non fa parte della proposta)
- testo eliminato
Proposta 1
All’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrative, didattiche, di critica, di satira, di discussione, o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
- In ogni caso sono liberi, per qualsivoglia finalità, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore, il nome della licenza d’uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
- Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
- Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle opere realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico.
All’art. 71 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza.
- Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purchè il soggetto non la utilizzi per fini commerciali.
questo (anche nel suo testo riformulato):
:Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubbico, in
:qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura, delle opere
:dell'ingegno realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi
:pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico, anche per
:utilizzi a scopo di lucro.
è in parziale contrasto con l'attuale codice sui beni culturali e, di conseguenza, non può inquadrarsi fra le modifiche a "costo zero". L'attuale regolamentazione sui beni culturali richiede un'apposita autorizzazione alla pubblicazione di immagini relative ad opere poste sotto la tutela dei vari enti amministrativi. Oltretutto, mentre tale norma richiede una mera autorizzazione per usi didattici o personali, prescrive, altresì, la necessità di versare una X somma di denaro, qualora tale uso sia, invece, a scopo di lucro. --Senpai 14:53, Ott 23, 2007 (CEST)
Proposta 2 (da fondere nella 1)
Art. 1-bis. (Usi liberi didattici ed enciclopedici)
- Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:
- 1-bis. È comunque consentita la libera pubblicazione , distribuzione e fruizione (anche attraverso la rete Internet), nonché la modifica parziale o sostanziale a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per usodi qualsiasi opera (testi, immagini, audio, video, codice di programmazione ecc.) tutelata da diritto d’autore, per scopo prevalentemente divulgativo(ad esempio conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche), didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia l’oggetto principale di un’attività a scopo di lucro (ad esempio, un guadagno moderato derivante dalla pubblicazione di pubblicità – come i banner – dovrebbe essere consentito, in quanto prassi consolidata per coprire le spese per l’hosting o per la pubblicazione cartacea) Art. 4. (Uso didattico di immagini). 1. All’articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma: «È consentita la pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro,e fatto salvo il riconoscimento della paternità dell’opera. Nel caso in cui sia presente lo scopo di lucro, anche nei termini sopra citati, è responsabilità di chi pubblica il materiale senza espressa autorizzazione dei titolari dei diritti evitare una palese concorrenza sleale nei loro confronti ad esempio, limitandosi a pubblicare solo il materiale minimo indispensabile e/o fornendolo in formati e/o modalità di fruizione compatibili con l’obiettivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo».
“attraverso la rete Internet” è stato modificato in “(anche attraverso la rete Internet)” perché lo scopo prevalentemente didattico o enciclopedico deve essere la motivazione per l’attuazione di un permesso di giusto utilizzo (fair use), a prescindere dal medium attraverso il quale viene compiuta la pubblicazione.
