Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici
Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).
I criteri con cui si riconosce se un uso pubblico è equo o meno sono quattro:
- lo scopo e il genere d’uso, se di natura commerciale, no profit o educativa;
- la natura del lavoro protetto da copyright;
- la dimensione e la sostanzialità della porzione copiata in relazione sia a quelle dell’intera opera protetta che allo scopo;
- l’effetto dell’uso sul mercato potenziale, nel caso in cui vi siano sostituibilità, con conseguente spiazzamento della domanda originale e quindi un’ingente perdita del valore dell’opera protetta.
Indice |
La nostra proposta (in corso di elaborazione)
Legenda
- testo della proposta originale
- testo aggiunto
- testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
- commento (non fa parte della proposta)
- testo eliminato
Vista la esplicita protezione che la nostra legislazione offre alle biblioteche, quali “archivi della conoscenza e della cultura nazionale”, sarebbe opportuno prevedere specifiche ipotesi di utilizzazioni libere di opere protette onde consentire alle biblioteche di funzionare correttamente. Del resto non è sostenibile che le poche centinaia di biblioteche italiane rappresentino una minaccia per il mercato multimediale, nè può considerarsi la loro attività come antagonista rispetto all'uso commerciale.
Occorre consentire la libera utilizzazione di opere protette a fini educativi da parte delle scuole e delle università (anche sul web, nei corsi di e-learning, se l'accesso è consentito solo agli studenti). Ovviamente, conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche dovrebbero essere considerate "attività educative", almeno nei limiti in cui l'esecuzione avviene in un ambiente confinato, l'accesso non è a pagamento (cioè non c'è fine di lucro legato direttamente all'esecuzione) e c'è un relatore che commenta l'opera.
Art. 1. (Sanzioni per lesione del diritto d’autore)
- 1. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a-bis) è abrogata.
- 2. Il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
- «1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità».
Art. 1-bis. (Usi liberi didattici ed enciclopedici)
- Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:
- 1-bis. È comunque consentita la libera pubblicazione , distribuzione e fruizione (anche attraverso la rete Internet), nonché la modifica parziale o sostanziale a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per usodi qualsiasi opera (testi, immagini, audio, video, codice di programmazione ecc.) tutelata da diritto d’autore, per scopo prevalentemente divulgativo(ad esempio conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche), didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia l’oggetto principale di un’attività a scopo di lucro (ad esempio, un guadagno moderato derivante dalla pubblicazione di pubblicità – come i banner – dovrebbe essere consentito, in quanto prassi consolidata per coprire le spese per l’hosting o per la pubblicazione cartacea) Art. 4. (Uso didattico di immagini). 1. All’articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma: «È consentita la pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro,e fatto salvo il riconoscimento della paternità dell’opera. Nel caso in cui sia presente lo scopo di lucro, anche nei termini sopra citati, è responsabilità di chi pubblica il materiale senza espressa autorizzazione dei titolari dei diritti evitare una palese concorrenza sleale nei loro confronti ad esempio, limitandosi a pubblicare solo il materiale minimo indispensabile e/o fornendolo in formati e/o modalità di fruizione compatibili con l’obiettivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo».
“attraverso la rete Internet” è stato modificato in “(anche attraverso la rete Internet)” perché lo scopo prevalentemente didattico o enciclopedico deve essere la motivazione per l’attuazione di un permesso di giusto utilizzo (fair use), a prescindere dal medium attraverso il quale viene compiuta la pubblicazione.
