Libertà di copia e di accesso alle opere di pubblico dominio

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

La nostra proposta (in fase di elaborazione)

Legenda

  • testo della proposta originale
  • testo aggiunto
  • testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
  • commento (non fa parte della proposta)
  • testo eliminato
  1. Tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato devono essere liberamente riproducibili dai cittadini.
  2. Dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le rappresentazioni o riproduzioni finanziate, in toto o in parte superiore al 40%, con soldi pubblici, di opere di pubblico dominio, sia di proprietà dello Stato che di privati, devono essere, a loro volta, di pubblico dominio e rese accessibili e riproducibili su richiesta di qualsiasi cittadino. Potranno essere emessi esclusivamente bandi che prevedano, da parte di tutti gli autori coinvolti, la cessione allo Stato tutti i diritti di utilizzo economico.
    1. Qualora si attui una conversione in formati digitali (necessaria o prevista), i file relativi devono essere pubblicati su internet e facilmente accessibili, in spazi di proprietà dello Stato o affidati a servizi privati che devono impegnarsi a garantirne l’accessibilità e, in ogni caso, segnalare prontamente all’ente affidante l’interruzione del servizio per tempi superiori alle 48 ore.
  3. Dall’entrata in vigore della presente legge, devono essere rilasciate sotto una licenza che ne permetta almeno la riproduzione, l’esecuzione e la modifica per fini non commerciali da parte di qualsiasi cittadino:
    1. tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in toto o in parte, da privati, di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato;
    2. tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in parte inferiore al 60%, con soldi pubblici, di opere di proprietà di privati.
  4. In ogni caso sopracitato deve essere sempre segnalata in modo chiaro e visibile l’attribuzine della paternità dell’opera e l’appartenenza al pubblico dominio o i termini della licenza sotto cui l’opera è rilasciata.
  5. Dall’attuazione dei precedenti articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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