Libera riproduzione degli articoli di attualità

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

La legge attuale già prevede una forma accettabile di Diritto di Cronaca che permette, ad esempio, di citare articoli altrui a fini giornalistici. Non crediamo siano necessarie modifiche sostanziali su questo punto. Auspichiamo non vengano attuate modifiche peggiorative, ma semmai dei miglioramenti, come speriamo sia la nostra proposta che segue.

Indice

Capo V

Eccezioni e limitazioni

Sezione I – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 65
  1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
  2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
Una proposta di modifica apparsa nella Finanziaria 2007

All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  • 1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il 23 ottobre 2006 Punto Informatico riporta la notizia che l’iniqua norma sulle rassegne stampa è stata cancellata, a seguito della mobilitazione della rete, per iniziativa di Roberto Giachetti (Margherita) e Franco Grillini (DS) (la sua nota).

Se sei contrario a questa modifica e temi possa ricomparire in futuro, aderisci alla campagna NO alla tassa sulle rassegne stampa di PeaceLink.

La nostra proposta (in corso di elaborazione)

Legenda

  • testo aggiunto
  • testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
  • commento (non fa parte della proposta)
  • testo eliminato

Capo V

Art. 65

Eccezioni e limitazioniDiritti di libera utilizzazione

  1. Gli articoli In generale, qualsiasi articolo di attualità (che sia di carattere tecnico, scientifico, economico, politico o, religioso ecc.), pubblicato, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusisu qualsiasi media o messimesso a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, parzialmente o nella loro interezza, in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, in qualsiasi media, purché si indichino , salvo caso di impossibilità, la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, il nome della licenza d’uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
  2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichino, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportatola fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, il nome della licenza d’uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Bibliografia

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