LC Proposta Modifica Statuto
Statuto - Associazione Linux Club Italia
Art. 1 (Denominazione)
L'Associazione Linux Club Italia è una Associazione Culturale senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue finalità di solidarietà sociale e di promozione e diffusione della cultura e del sapere.
Art. 2 (Sede)
L'associazione ha sede principale in Roma (Italia) e, data la sua naturale propensione all'uso della rete internet, ha carattere ed operatività nazionale e globale.
Art. 3 (Finalità)
L’Associazione Linux Club Italia persegue le finalità di promozione, sostegno e diffusione del software libero e di tutti quegli strumenti, materiali o immateriali, che garantiscano l'accessibilità, l'evoluzione, la condivisione e la diffusione della conoscenza, della cultura e del sapere, liberamente e in maniera paritaria per tutti gli esseri umani.
Le finalità dell'Associazione vanno intese in particolare come affermazione del diritto alla trasmissione della cultura e del sapere e come tutela dei diritti fondamentali dell'individuo: la libertà di pensiero, di espressione e di parola (1948: Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 18 e 19 - 1947: Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21) e sono conseguite mediante:
- Lo sviluppo e la diffusione di sistemi informatici liberi e aperti e di programmi software implementati con codice sorgente accessibile e tramandabile, e la tutela e la salvaguardia della libera disponibilità degli alfabeti algoritmici;
- La riduzione del divario tecnologico-informativo (digital divide) sia tra i cittadini italiani che tra i popoli del mondo;
- La formazione e l'informazione per un utilizzo pieno e consapevole degli strumenti di comunicazione, delle tecnologie e delle reti di telecomunicazione ed in particolare di Internet.
- La formazione in tutti i campi dell'arte e della cultura per la piena realizzazione dell'individuo.
- La promozione e il sostegno di qualsiasi forma di espressione creativa, artistica e culturale, soprattutto quando essa preveda un uso innovativo delle nuove tecnologie e venga liberamente resa fruibile, migliorabile, condivisibile, distribuibile.
- La diffusione dei valori della condivisione della conoscenza e del sapere e della cooperazione tra gli esseri umani.
- La promozione ed il sostegno verso le forme di economia a scopo etico e verso le iniziative tese a favorire il consumo consapevole, la promozione e la diffusione del consumo di alimenti e prodotti naturali, sia "biologici" che esenti da organismi geneticamente modificati (OGM) o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale.
- Il sostegno, la pratica e la diffusione della cultura del riuso e del riciclo in qualsiasi campo e lo sviluppo delle tecnologie per la diffusione delle energie rinnovabili.
Art. 4 (Attività istituzionali)
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione Linux Club Italia svolge le seguenti attività istituzionali in Italia:
- L'organizzazione, la promozione ed il sostegno delle attività culturali ed artistiche mirate alla diffusione del Software Libero, e delle attività tese a favorire lo scambio di conoscenze e la trasmissione del sapere.
- La promozione delle varie forme di economia etica e del consumo, la diffusione e il commercio di prodotti alimentari naturali, biologici e non modificati geneticamente.
- L'organizzazione e l'allestimento di spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati, di prodotti del Commercio Equo e Solidale e di artigianato locale ed internazionale.
- L'organizzazione e la promozione di corsi di formazione e della didattica per l'alfabetizzazione informatica riguardante il software libero, la tecnologia, le reti ed i sistemi aperti.
- L'organizzazione e la promozione di corsi di formazione ed educativi nel campo dell'arte, della cultura e del sapere.
- La produzione, la pubblicazione e la diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo ed informativo riguardante i sistemi aperti ed il Software Libero.
- L'organizzazione di incontri e seminari riguardanti i temi dell'informatica libera e le problematiche riguardanti la riduzione del "digital divide".
- La produzione, la pubblicazione, la diffusione e la presentazione di opere artistiche, multimediali, di libri, filmati, video, dischi, cd, e di opere artistiche registrate su qualsiasi altro supporto, materiale od elettronico, analogico o digitale.
- L'organizzazione di iniziative tese a promuovere le forme d'arte e di comunicazione visiva ed espressiva riguardanti le nuove tecnologie informatiche e telematiche.
Art. 5 (Strumenti)
Nel perseguimento delle sue attività istituzionali l'Associazione Linux Club Italia utilizza i seguenti strumenti:
- Programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche nel campo dell'informatica e comunicazione realizzata tramite tecnologia aperta e software libero, nel campo della promozione artistico-culturale e nel campo dell'economia "etica".
- Raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari; acquisisce in affitto, concessione o proprietà, locali da gestire al fine di formare, educare e sensibilizzare i cittadini attraverso attività, seminari, incontri e performance culturali e artistiche;
- Organizza, promuove, diffonde e sostiene iniziative quali: mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, serate danzanti, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed iniziative promozionali private o istituzionali, stage, seminari, convegni atti al conseguimento degli scopi statutarii; ·produce, realizza e diffonde opere filmiche, teatrali, audiovisive, visuali sonore e multimediali in generale, in qualunque materiale, su qualunque supporto fisico, ed in qualunque formato, digitale e non;
- Mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari; ·stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni,organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi o similari; organizza corsi di formazione non solo professionali per il raggiungimento delle finalità statutarie e costituisce fra docenti ed educatori un coordinamento che rappresenti e promuova le azioni tese alla diffusione della informazione e della educazione all'uso e alla diffusione del software libero; ·
- Allestisce spazi opportuni per la somministrazione e diffusione del consumo alimentare di prodotti e gastronomia naturali, biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati;
- Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione potrà inoltre in qualsiasi forma, acquisire, allestire, costruire, gestire, ampliare, attrezzare e migliorare spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, attività museali e impianti sportivi; e altresì dismettere, dare in locazione o in gestione immobili, impianti, infrastrutture; realizzare, gestire, condurre ed amministrare in proprio o mediante affidamento a terzi, alberghi e unità ricettive in genere, ristoranti, bar, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività affini, centri di incontro e di ricreazione, discoteche, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio, sale per spettacoli e rappresentazioni, centri di distribuzione e vendita al minuto di prodotti di ogni specie, ivi compresi i generi di monopolio; compiere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, ogni altro atto, affare nonché operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa l'eventuale prestazione di fidejussioni e garanzie in genere anche reali.
Art. 6 (Soci)
Coloro che condividono le finalità dell'Associazione Linux Club Italia possono diventarne Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione. L'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio stabilisce annualmente la quota minima associativa che per alcune categorie potrà anche essere gratuita. Rimane implicito che, ove l'importo della quota non venga deliberato, rimane valido quello stabilito l'anno precedente.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che potrà esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa di conferma. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione; la quota è intrasmissibile a qualsiasi titolo ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non rivalutabile.
Tutti i Soci, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione a seconda delle categorie di cui fanno parte e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti quando di loro competenza. Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine può esserne escluso. In questo caso l'esclusione è deliberata dai due terzi dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale.
Art. 6.1 (Categorie di soci)
I soci dell'Associazione Linux Club Italia sono divisi in sei categorie principali (fondatori, benemeriti, onorari, aderenti, sostenitori e partner):
- Soci Fondatori - Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno formalmente costituito l'Associazione partecipando con la quota di ammissione di euro 150,00 (centocinquanta euro) alla costituzione dell'originario Fondo di Dotazione. A partire dal 31 dicembre 2009, per confermare l'interesse all'associazione, i soci fondatori si impegnano a versare annualmente una quota di euro 50,00 (cinquanta euro) quale Fondo di Gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora un socio Fondatore non versi la quota annuale, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto inviato per posta elettronica o per posta ordinaria dal Consiglio Nazionale, decadrà dalla qualifica di socio fondatore e perderà il diritto di voto nelle successive assemblee. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo dovuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Qualora ciò non avvenisse, tutti gli importi già versati verranno considerati quale donazioni all'Associazione e non verranno restituiti e il socio non sarà riammesso. Il Presidente e il Consiglio Nazionale dell'Associazione prima di confermare agli atti tale recesso dovrà darne comunicazione e chiederne conferma all'Assemblea Nazionale.
- Soci Benemeriti - Sono soci benemeriti le persone fisiche che contribuiscono al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione nella stessa misura dei membri Fondatori. I Soci Benemeriti acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei Fondatori compreso l'obbligo del versamento della quota annuale di conferma a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo alla propria ammissione. Possono acquisire la qualifica di Soci Benemeriti tutti coloro che, presentata domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione, controfirmata da almeno cinque tra soci Fondatori o Benemeriti, e, versata la quota di ammissione di euro 150,00 (centocinquanta euro) del fondo di dotazione, vengano ammessi con delibera approvata a maggioranza dall'Assemblea Nazionale. Qualora la domanda di ammissione venga rifiutata dall'Assemblea, le quote versate saranno restituite. Qualora un socio Benemerito non versi la quota annuale, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto inviato per posta elettronica o per posta ordinaria dal Consiglio Nazionale, decadrà dalla qualifica di socio Benemerito e perderà il diritto di voto nelle successive assemblee. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo dovuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Qualora ciò non avvenisse, tutti gli importi già versati verranno considerati quale donazioni all'Associazione e non verranno restituiti e il socio non sarà riammesso. Il Presidente e il Consiglio Nazionale dell'Associazione prima di confermare agli atti tale recesso dovrà darne comunicazione e chiederne conferma all'Assemblea Nazionale.
L'importo della quota d'iscrizione e della quota di conferma potranno essere adeguati prendendo in considerazione l'inflazione, il costo della vita, gli aumenti Istat, il cambiamento delle normative e comunque lo stato generale dell'economia dell'Associazione. L'adeguamento degli importi dovranno essere approvati da almeno due terzi dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale dell'Associazione.
- Soci Onorari - Sono soci onorari, su delibera del Consiglio Nazionale approvata all'unanimità, quelle persone ammesse per meriti particolari o che si saranno distinti quali mecenati in qualsiasi campo del genio umano. Per i soci onorari non è prevista alcuna quota di iscrizione. Essi possono partecipare alle assemblee ma senza diritto al voto.
- Soci Aderenti - Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un piccolo contributo in denaro, annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Nazionale e approvata dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione. Possono ottenere la qualifica di soci aderenti coloro che, presentata domanda scritta al Presidente dell'Associazione e versato il contributo dovuto, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio Nazionale. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, il contributo versato sarà restituito. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La qualifica di Socio Aderente si acquisisce all'atto del pagamento integrale della quota. Si conviene di considerare un periodo di prova di tre mesi prima dell'ammissione definitiva a socio, sia per dare la possibilità al socio aderente di conoscere a fondo le attività e gli strumenti dell'Associazione che per dare ai responsabili del Consiglio Nazionale la possibilità di conoscere meglio il socio aderente prima della sua definitiva ammissione. La qualifica di socio aderente cessa a seguito di dimissioni spontanee o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale, o a seguito di esclusione di cui all'art.6.
- Soci Sostenitori - Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con un contributo annuale o pluriennale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. Il valore del contributo, che sia in denaro, in attività professionale o in beni, verrà determinato dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale, e dovrà essere di almeno 20 volte superiore a quello dei Soci Aderenti. L'Assemblea Nazionale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione all'Associazione. Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori coloro che, presentata domanda scritta al Presidente della Fondazione e versato il contributo dovuto, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio Nazionale. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, il contributo versato sarà restituito. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
- Soci Partner - Possono ottenere la qualifica di Soci Partner le persone giuridiche, pubbliche o private, le Associazioni, gli enti e le Fondazioni che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con un contributo annuale o pluriennale, ovvero con una attività professionale o di sostegno volontario o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. Il valore del contributo verrà determinato dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale determinerà con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Partner per categorie di attività e partecipazione all'Associazione e le regole di ammissione, esclusione ed altro. Per ottenere la qualifica, i proponenti soci partner dovranno presentare una domanda scritta al Presidente della Fondazione. L'ammissione sarà valida previa decisione, adottata con delibera a maggioranza, da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione. La qualifica di Socio Partner dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o diversamente se previsto nel Regolamento interno.
Ad ogni categoria di soci, il Consiglio Nazionale può aggiungersi la qualifica di socio attivista: tale socio presta la sua attività in modo personale, volontario e gratuito nell'Associazione, nelle sezioni regionali, nelle sezioni locali, o in altre sedi. Pertanto sono soci Attivisti i membri del Consiglio Nazionale, dei Consigli regionali, e coloro che ricoprono ogni altra carica volontaria nell'Associazione. L'attività di Socio non da diritto ad alcun compenso.
Art. 6.2 (Prerogative degli Aderenti, Sostenitori e Partner)
La qualifica di Socio Aderente, Sostenitore e Partner, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo dell'Associazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, alla nomina di tre membri del Consiglio Nazionale, uno per i soci aderenti, uno per i sostenitori ed uno per i Partner, ulteriori ai consiglieri eletti dai Soci Fondatori e Benemeriti, e alla partecipazione all'Assemblea di Partecipazione. Tale possibilità avrà luogo solamente dal momento in cui i soci aderenti abbiano raggiunto la quota di 500 (cinquecento) membri e i soci sostenitori e partner la quota totale di 100 (cento) membri.
I soci Aderenti, Sostenitori e Partner possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività dell'Associazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.
Art. 7 (Legale rappresentanza)
La legale rappresentanza dell'Associazione Linux Club Italia spetta di diritto al Presidente.
Art. 8 (Organi principali dell'Associazione)
Gli organi principali dell'Associazione sono: ·
- L'Assemblea Nazionale
- L'Assemblea di Partecipazione
- Il Consiglio Nazionale
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- La Commissione Elettorale
In previsione di una futura necessità l'Associazione Linux Club Italia potrà decidere di istituire anche Organi ulteriori di indirizzo e controllo quali la Commissione di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Tecnico Scientifico e il Corpo dei Volontari. L'Associazione potrà altresì, al fine di potenziare e rendere più capillare la propria presenza sul territorio, valutare la necessità e decidere di istituire delle sedi locali il cui funzionamento e la cui direzione sono rimandati ad un apposito regolamento normativo.
Art. 9 (Assemblea Nazionale)
L'Assemblea Nazionale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Soci Fondatori e i Benemeriti nonché i soggetti che saranno nominati tali. La veste di membro dell'Assemblea Nazionale non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. I soci dell'Associazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio Nazionale ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.
L'Assemblea Nazionale ha il compito:
In sessione Ordinaria
- Nominare secondo quanto stabilito dal presente statuto i membri del Consiglio Nazionale dell'Associazione di sua spettanza.
- Nominare, fra i membri del Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Associazione.
- Stabilire i criteri ed i requisiti di nomina dei soci.
- Procedere alla nomina di nuovi Soci.
- Nominare il Presidente Onorario dell'Associazione, secondo le normative del presente statuto;
- Costituire le Commissioni Consultive di sua spettanza e nominarne i membri, secondo le normative del presente statuto;
- Determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario.
- Indicare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo.
- Ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio Nazionale.
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio Nazionale dell'Associazione;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
In sessione Straordinaria
- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Nazionale dell'Associazione;
- Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- Modifica dell’oggetto dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- Trasferimento della Sede;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci Fondatori e Benemeriti.
L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica, da recapitare a ciascun Fondatore e Benemerito almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o email inviata con otto giorni di preavviso.
All'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare tutti i soci Fondatori e i Benemeriti. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea Ordinaria, ciascun socio Fondatore o Benemerito può delegare un altro membro. Per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o, se nominato, da un socio Fondatore o da un Benemerito eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza.
La convocazione dell'Assemblea Nazionale, in sessione straordinaria, verrà effettuata dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno delle Assemblee oltre quelli pubblicati all'atto dell'avviso di convocazione.
L'Assemblea nomina un segretario, incaricato di redigere il verbale che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, viene trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.
Art. 10 (Assemblea di Partecipazione)
L’Assemblea di Partecipazione viene convocata dal Presidente dell'Associazione entro i tre mesi successivi dalla data in cui il numero dei soci aderenti e quello dei soci sostenitori e partner abbia raggiunto la quota rispettiva di 2000 (duemila) i primi e 200 (duecento) i secondi e terzi. In mancanza di una sola delle due opzioni l'Assemblea non é valida ai fini elettorali. Essa è costituita dai soci Aderenti, Sostenitori e Partner e, qualora non venga a decadere il presupposto del numero di soci, si riunisce almeno una volta all’anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
La convocazione dell'assemblea avverrà in maniera telematica attraverso l'invio per posta elettronica e/o la pubblicazione sul sito web dell'Associazione della data, l'ora, il luogo, l'orario e i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. La veste di membro dell'Assemblea di Partecipazione non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. I soci dell'Associazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio Nazionale ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I soci che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.
All’Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a tre membri del Consiglio Nazionale, di cui uno in rappresentanza dei soci Aderenti, uno dei Sostenitori ed uno dei Partner. L'elezione dei tre componenti del Consiglio Nazionale sarà con voto palese e potrà avvenire anche in maniera semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web. La Commissione Elettorale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni e di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi dell'Associazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività dell'Associazione stessa.
L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti dell'Associazione. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio Nazionale può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.
Art. 11 (Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale é l'organo decisionale e deliberativo dell'Associazione Linux Club Italia e ne decide le politiche e le linee guida generali.
Il Consiglio Nazionale può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici consiglieri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci Fondatori e Benemeriti. Qualora il numero dei soci Aderenti e quello dei Sostenitori e Partner abbia raggiunto la quota rispettiva di 500 (cinquecento) i primi e 100 (cento) i secondi e i terzi, il Presidente dell'Associazione dovrà indire la prima Assemblea di Partecipazione ove i suddetti potranno eleggere ulteriori tre consiglieri da scegliere fra loro stessi.
Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno cinque Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di un terzo dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di esso, di chi presiede la riunione.
I soci Fondatori e Benemeriti che ne diano preavviso scritto, anche per posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo, possono assistere al Consiglio Nazionale senza diritto al voto, salvo specifiche eccezioni se previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
Il Consiglio Nazionale è responsabile di tutte le politiche e strategie tese in primo luogo a perseguire l’obiettivo minimo della sopravvivenza dell'Associazione. Garantito questo primo obiettivo dovrà perseguire il miglior rapporto possibile tra le potenzialità dell'Associazione e le opportunità offerte. Essendo l’Organo responsabile di fronte alla legge esso avrà l’ultima parola in tutte le decisioni.
Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine dell'Associazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:
- Costituisce il Comitato Esecutivo e le commissioni consultive di sua spettanza e ne nomina i membri secondo le normative del presente statuto;
- Approva il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
- Determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- Sovrintende i rapporti con altre organizzazioni nazionali e internazionali e con gli organi istituzionali dello Stato;
- Elabora ed aggiorna la missione dell'Associazione;
- Controlla che l'amministrazione dell'Associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata ed è tenuto a darsi un regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;
- Ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione successiva;
- Controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
- Controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato dei funzionari di più alto grado, per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione dell'Associazione;
- Elabora regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- Riceve e delibera sulle mozioni presentate dall'Assemblea Nazionale;
- Accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società o enti.
Infine il Consiglio Nazionale svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare l'Associazione Linux Club Italia nelle occasioni e nei luoghi opportuni.
Art. 11.1 (Presidente)
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Nazionale che lo sceglie tra i membri del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni, salvo nuove elezioni che rinnovino l'intero Consiglio Nazionale. Decaduto dalla carica può essere rieletto senza limiti di mandato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. La sua carica é onorifica e non da diritto ad alcun compenso. Viene data facoltà al Consiglio di prevedere per esso un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni. Il Presidente potrà percepire un compenso qualora svolgesse anche dei ruoli operativi all'interno dell'Associazione subordinati al Comitato Esecutivo. In qualunque caso, il compenso non potrà in alcun modo superare quello di un singolo direttore del Comitato Esecutivo. La carica di Presidente é incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.
Il Presidente, dopo averne predisposto l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale e svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale. A lui è attribuita la responsabilità di sottoscrivere documenti e/o compiere atti che impegnano l'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente o se anche questi avesse impedimenti, da un delegato temporaneamente nominato all'interno del Consiglio Nazionale.
Art. 11.2 (Vice Presidente)
Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, il Vice Presidente dell'Associazione che eserciterà temporaneamente i suoi poteri nei casi di sua assenza o impedimento. Uno dei compiti principali del Vice Presidente é di formare la squadra di governo dell'Associazione individuando i tre componenti del Comitato Esecutivo. La sua proposta dovrà essere approvata dal Consiglio Nazionale il quale potrà o meno apporre la fiducia al Comitato Esecutivo. Qualora il Consiglio sfiduciasse la proposta del Vice Presidente, questi dovrà proporre una nuova squadra e tutto ciò avverrà ricorsivamente, fino all'approvazione del Comitato Esecutivo.
Nel caso in cui, per tre volte di seguito, venga apposta la sfiducia al Comitato Esecutivo, il Vice Presidente decadrà dalla carica rimanendo consigliere ed il Presidente dovrà nominare un nuovo Vice Presidente all'interno degli altri membri del Consiglio che proponga una nuova squadra. Se per tre volte dovesse ripetersi lo stesso problema, il Presidente e tutto il Consiglio decadranno interamente ed il Presidente o un membro del Consiglio, dovrà urgentemente riconvocare la Commissione Elettorale e l'Assemblea Nazionale per indire nuove elezioni.
La carica di Vice Presidente é onorifica e non dà diritto ad alcun compenso, tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni, se fissato dall'Assemblea Nazionale. Il Vice Presidente potrà percepire un compenso qualora svolgesse anche dei ruoli operativi all'interno dell'Associazione subordinati al Comitato Esecutivo. In qualunque caso, il compenso non potrà in alcun modo superare quello di un singolo direttore del Comitato Esecutivo. La carica di Vice Presidente é incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.
Art. 11.3 (Consiglieri)
La carica di Consigliere é onorifica e non da diritto ad alcun compenso, tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni, se fissato dall'Assemblea Nazionale. Ogni Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti di mandato. I Consiglieri che non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.
Il Consiglio Nazionale, in caso di decadimento dalla carica di un numero di consiglieri tale che il Consiglio stesso scenda sotto la soglia dei cinque membri, potrà cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli dimissionari, decaduti o revocati. Le cooptazioni non possono superare il 50% dei membri eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui anche la cooptazione non risulti efficace per coprire il numero minimo previsto dal presente Statuto, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Nazionale per rieleggere nuovi consiglieri e ritornare almeno alla soglia minima dei cinque membri.
La carica di Consigliere é incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo. Qualora un consigliere avesse un incarico operativo, egli, potrà operare solamente in subordine al Comitato Esecutivo, e potrà percepire un compenso che non potrà mai superare quello di un direttore del Comitato stesso.
Art. 12 (Comitato Esecutivo)
Il Comitato Esecutivo é l'organo che governa operativamente tutte le attività dell'Associazione. Esso mette in pratica le decisioni del Consiglio Nazionale al fine di realizzare gli scopi dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Vice Presidente, viene nominato, fra i soci Fondatori e Benemeriti, dal Consiglio Nazionale che gli attribuirà ampie deleghe divise per le tre aree di intervento principali: area Amministrativa, area Tecnica e area Commerciale. Il Vice Presidente riporta, al Comitato Esecutivo, le decisioni prese dal Consiglio Nazionale e ne supervisiona la realizzazione, intervenendo con suggerimenti od azioni e fa da arbitro in caso di mancanza di accordo su singole decisioni. Il Comitato Esecutivo, può essere sfiduciato in qualsiasi momento dal Consiglio che potrà sostituirlo con altri soci dell'Associazione. Se ciò dovesse accadere sarà il Presidente ed il Vice Presidente ad assumersi l'onere provvisorio del loro incarico, ma la reggenza potrà durare due mesi al massimo entro i quali dovrà essere nominato un nuovo esecutivo procedendo con la stessa procedura elettiva. Il Comitato Esecutivo, al termine del mandato del Consiglio Nazionale, rimarrà in carica fino al momento della nomina del nuovo Comitato Esecutivo a cui darà le consegne. I membri del Comitato Esecutivo potranno partecipare di diritto ma senza facoltà di voto alle assemblee del Consiglio Nazionale. La carica di membro del Comitato Esecutivo é incompatibile con la carica di membro del Consiglio Nazionale o di membro della Commissione di Controllo. Il ruolo di membro del Comitato Esecutivo prevede la possibilità di ricevere un compenso che verrà stabilito dal Consiglio prima della nomina. Fra i tre direttori del Comitato Esecutivo, non può esserci disparità di compensi.
Art. 12.1 (Direttore Amministrativo)
Il Direttore Amministrativo fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si occupa principalmente della gestione della tesoreria e dell'amministrazione.
Predispone il Budget sia della propria Direzione che dell'intera Associazione e, ottenuta l’approvazione dal Consiglio, ne verifica il costante rispetto attraverso gli strumenti del controllo di gestione. Controlla l’efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti operativi generali. Informa periodicamente il Consiglio sui risultati economici e finanziari. Quando necessario interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello di singolo settore. Supervisiona il personale delle altre direzioni quando il loro lavoro rientra nell'area amministrativa.
Gestisce l'amministrazione e la contabilità, la gestione del flusso di cassa in entrata ed in uscita, la gestione del personale addetto all'amministrazione. Definisce la politica dei fornitori e degli acquisti, la gestione delle entrate derivate da donazioni, sottoscrizioni o da vendita di beni o servizi, il pagamento di tutto il personale amministrativo, tecnico e commerciale, la gestione della contrattualistica e della fatturazione, l'emissione e la firma di titoli di credito, la gestione del rapporto con gli istituti di credito, il rapporto con commercialisti, avvocati o notai, il pagamento di utenze ed affitti, ecc.
Art. 12.2 (Direttore Tecnico)
Il Direttore Tecnico fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si occupa della realizzazione delle attività dell'Associazione, e quindi principalmente di curare la gestione del personale tecnico e la realizzazione di beni e servizi.
Collabora con il Direttore Amministrativo alla predisposizione del budget della propria direzione e, ottenuta l’approvazione dal Consiglio, periodicamente ne verifica il rispetto. Contribuisce alla definizione degli obiettivi dell'Associazione con particolare attenzione per gli aspetti che riguardano le tecnologie e le risorse necessarie per il loro raggiungimento. Controlla l’efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti operativi, generali dei singoli settori.
Informa periodicamente il Consiglio circa l’andamento totale delle attività dell'Associazione. Interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello di singolo settore. Valida il piano di sviluppo e le procedure tecniche operative e ne controlla la puntuale applicazione. Interviene personalmente su specifici settori, soprattutto quando è richiesta una approfondita conoscenza di aspetti tecnici particolari. Analizza e convalida i piani tecnici di gestione dei vari settori di attività.
Sovrintende al fabbisogno del personale tecnico e degli strumenti per l'Associazione, elabora i piani di formazione e addestramento del personale tecnico, cura l'elaborazione e la realizzazione di progetti, l'immagazzinamento delle risorse, la produzione di beni, la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi, gli allestimenti, l'assistenza tecnica, la logistica, la pulizia, i trasporti, la gestione degli archivi cartacei ed elettronici, la gestione tecnica di eventi culturali, ecc.
Ha la responsabilità:
Verso l’interno:
- di garantire il funzionamento e la manutenzione delle risorse tecniche dell'Associazione
- del rispetto delle mansioni e di effettuare verifiche sul lavoro del personale da lui assunto
- di aggiornare le specifiche per la fornitura del servizio
- di fornire le informazioni necessarie per procedere all'eventuale fatturazione
- di garantire competenze e preparazione del personale a sua disposizione
Verso l’esterno:
- di effettuare una prima valutazione sulla qualità del servizio
- di consentire la fruizione del servizio
- di contribuire a rilevare la valutazione del servizio
Art. 12.3 (Direttore Commerciale)
Il Direttore Commerciale fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si occupa principalmente del reperimento dei fondi e quindi di curare i rapporti esterni e di gestire l'attività di promozione e cura dell'immagine.
Collabora con il Direttore Amministrativo alla predisposizione del budget della propria direzione e, ottenuta l’approvazione dal Consiglio, periodicamente ne verifica il rispetto. Controlla l’efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti pratici e generali delle singole attività. Informa periodicamente il Consiglio sui risultati delle iniziative commerciali. Interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello del singolo settore.
Promuove le donazioni e la partecipazione a bandi e concorsi; organizza eventi artistici, culturali, politici e sociali e ne ha in cura la direzione; coordina il personale di sua competenza; cura la promozione generale dell'Associazione; propone i prezzi per i servizi offerti effettuando un continuo monitoraggio del mercato di riferimento.
Organizza la vendita di beni e servizi analizzando il mercato, raccogliendo le informazioni utili a definire nel migliore dei modi le caratteristiche tecniche, il prezzo e le strategie per l’offerta dei servizi o dei prodotti, curando il rapporto con i clienti e la promozione.
Fornisce mensilmente alla direzione amministrativa i dati per la fatturazione, si occupa delle scelte artistiche ed estetiche, sia quando si tratta di organizzare eventi che di scegliere gli allestimenti, sia nella produzione di materiali promozionali che di beni. Essendo responsabile dell’attività di promozione e cura dell’immagine, é l’interfaccia primaria dell'Associazione verso l'esterno.
Art. 13 (Commissione Elettorale)
Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci Fondatori e dei Benemeriti, l'Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione avviene con le seguenti modalità:
Nell'Assemblea Nazionale precedente la scadenza del mandato del Consiglio, verrà eletta una Commissione Elettorale composta da tre o più soci Fondatori o Benemeriti che sarà l'Organo garante delle successive elezioni. Il compito di questa Commissione sarà di farsi carico di raccogliere le adesioni e il programma di intenti dei candidati al nuovo Consiglio e di organizzare e portare a buon fine le elezioni. Sarà compito dell'Assemblea decidere il numero totale dei componenti del prossimo Consiglio ed in mancanza di tale decisione il numero sarà lo stesso delle precedenti elezioni.
In prossimità della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente dovrà inviare, per mezzo di raccomandata, telegramma o posta elettronica, una lettera con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione dell'Assemblea entro le quali i soci Fondatori e i Benemeriti sono chiamati a pronunciarsi e la data e il luogo dell'Assemblea. L'invio delle informazioni riguardanti i candidati a Consigliere e i candidati a Consigliere/Presidente dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.
Le Elezioni avverranno attraverso l'uso del metodo di Cordorcet o di metodi derivanti dallo stesso. Saranno utilizzati strumenti informatici per stabilire i vincitori delle elezioni. Su richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale potranno essere utilizzate anche schede cartacee per l'archiviazione dei voti. Il metodo di Cordorcet, matematico e filosofo del diciottesimo secolo, utilizzato da altre organizzazioni non profit, garantisce maggiore democrazia nel risultato delle elezioni, basandosi su voti che esprimono preferenze e sulla comparazione fra le stesse.
Nel caso dell'elezione del Presidente, l'elettore, invece di votare solamente il candidato preferito, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vincerà colui che sarà preferito agli altri dopo essere stato comparato a turno con tutti i candidati.
Anche nel caso dell'elezione degli altri Consiglieri, l'elettore, invece di votare solamente i candidati preferiti, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vinceranno coloro che saranno preferiti agli altri dopo essere stati comparati a turno con tutti i candidati.
Nel caso in cui il voto sia effettuato per mezzo di scheda cartacea esso si esprime mediante consegna ad un membro incaricato dalla Commissione Elettorale della scheda di votazione. Le schede dovranno pervenire entro le ore 18:30 del giorno effettivo dell'Assemblea e saranno raccolte e registrate dalla Commissione Elettorale.
Dopo la consegna, l'apertura e lo spoglio verranno effettuati collegialmente sotto la responsabilità del Presidente e del Consiglio uscente. Lo spoglio delle schede sarà pubblico e qualunque socio potrà assistervi. L'esito della votazione verrà portato a conoscenza dei soci Fondatori e dei Benemeriti mediante pubblicazione sull'organo di stampa o sul sito web ufficiale dell'Associazione.
La Commissione Elettorale, dopo le elezioni del Consiglio, rimarrà in carica fino al decadimento dello stesso e avrà il compito di risolvere tutte quelle problematiche inerenti le elezioni di altre cariche all'interno dell'Associazione (elezioni di nuovi consiglieri, dei componenti del comitato di controllo, del presidente onorario, ecc.)
Su delibera dall'Assemblea Nazionale, le elezioni potranno avvenire anche in maniera semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web. La Commissione Elettorale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni, di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto e di porre altre regole in caso di parità fra eletti o in caso di problematiche non previste.
Art. 14 (Commissione di Controllo)
Qualora il Consiglio Nazionale lo ritenesse opportuno potrà proporre all'Assemblea Nazionale, la nomina di una Commissione di Controllo. Essa sarà composta, per una parte minore, da persone nominate dal Consiglio e, per una parte maggiore, da persone nominate dall'Assemblea Nazionale. La nomina dei componenti della Commissione di Controllo avverrà con modalità dettate dalla Commissione Elettorale.
Prima di instituirla, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione dell'Assemblea, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento, di decadenza e di revoca, di coloro che andranno a far parte alla Commissione di Controllo. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea Nazionale.
La Commissione di Controllo non ha poteri decisionali, ma solamente poteri di controllo e di suggerimento verso il Comitato Esecutivo. Ha il compito di riferire al Consiglio e all'Assemblea Nazionale di eventuali fuoriuscite dagli Scopi dell'Associazione o dai singoli progetti. Per ogni nuovo progetto, avviato dal Consiglio, la Commissione di Controllo indicherà uno o più commissari incaricati del controllo. Essi potranno essere nominati sia all'interno della Commissione che all'esterno e avranno il compito di studiare a fondo il progetto e controllare che, nella sua realizzazione, ne vengano rispettati i parametri e le linee guida.
I componenti della Commissione, eletti dal Consiglio, decadranno dalla loro carica allo scadere del mandato del Consiglio dell'Associazione, mentre, quelli eletti dall'Assemblea, rimarranno in carica fino allo scadere del loro mandato, in base alle norme che saranno delineate nel Regolamento Interno. I commissari nominati dal Consiglio potranno in qualsiasi momento essere revocati e sostituiti dallo stesso. La carica nella Commissione di Controllo, a meno che l'Assemblea non lo ritenga necessario, non da diritto a compensi.
I Commissari nominati dal Consiglio Nazionale hanno il compito principale di controllare le attività del Comitato Esecutivo. I Commissari nominati dall'Assemblea Nazionale hanno il compito principale di controllare le attività del Consiglio.
Art. 15 (Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri)
Solamente nel caso in cui sia esplicitamente richiesto dalla maggioranza dei soci Fondatori e Benemeriti o sia obbligatorio di legge, l'Assemblea Nazionale potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
Prima di instituirli, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione dell'Assemblea, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea Nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione della Commissione Elettorale tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I membri effettivi vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.
Il Collegio dei Probiviri sarà costituito da un minimo di tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale. La carica non è compatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pacifico compositore di controversie o contestazioni sorte tra soci, o tra soci e l'Associazione stessa o alcuni suoi organi. Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Art. 16 (Comitato Tecnico Scientifico)
Il Consiglio Nazionale, quando lo riterrà opportuno, potrà istituire il Comitato Tecnico Scientifico e nominare il Presidente Onorario dell'Associazione. Prima di instituirlo, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione del Consiglio, dove saranno descritte le regole delle Assemblee e le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.
Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce al Consiglio Nazionale un'ampia ed aggiornata informazione scientifica e culturale sui temi di interesse dell'Associazione, organizzando dibattiti, convegni, seminari e incontri. Formula e propone progetti altamente innovativi riguardanti le tematiche dell'Associazione e crea una rete ed un legame molto stretto dell'Associazione sia con le università che con le organizzazioni e gli enti di ricerca altamente qualificati.
Art. 16.1 (Presidente Onorario)
Il Presidente Onorario presiede il Comitato Tecnico Scientifico e lo convoca ogni qualvolta lo ritenuto necessario. Dura in carica due anni e decaduto dalla carica diventa membro dello stesso. Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea Nazionale per meriti speciali o per riconoscimento del suo operato. La Commissione elettorale si occupa delle modalità di scrutinio e votazione. Può essere in seguito revocato solamente dal Consiglio Nazionale. La sua carica é onorifica e non da diritto ad alcun compenso tranne eventuali rimborsi stabiliti dal Consiglio. Non vi é incompatibilità fra la carica di Presidente Onorario ed altre cariche all'interno della Fondazione.
16.2 (Membri del Comitato)
I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Nazionale. Fra i membri del Comitato, viene nominato un Segretario che avrà il compito di presiedere e convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per rendicontare al Consiglio Nazionale sullo stato dei lavori e dei progetti. Il Comitato Tecnico Scientifico viene presieduto dal Presidente Onorario ed é formato da persone di riconosciuta levatura scientifica: esperti di software libero, docenti universitari di tutte le facoltà, giuristi e politici sensibili alle tematiche dell'Associazione, artisti, poeti e scrittori del copyleft, filosofi e personaggi importanti del mondo della rete. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non é incompatibile con altre cariche, é onorifica e non da diritto ad alcun compenso.
Sarà il Consiglio a nominare o revocare i membri del Comitato e le sue scelte saranno insindacabili. I membri del Comitato Tecnico Scientifico potranno dimettersi dalla loro carica in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo lettera scritta da inviarsi anche per posta elettronica al Consiglio Nazionale.
Art. 17 (Corpo dei Volontari)
Il Consiglio Nazionale, quando lo riterrà opportuno, potrà istituire il Corpo dei Volontari. Prima di instituirlo, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, dove saranno descritte le regole delle Assemblee, le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Corpo dei Volontari. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.
Il Volontario è quella persona che, compreso il valore umano e sociale degli scopi dell'Associazione, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.
S’impegna, nei limiti della propria disponibilità, con creatività, condivisione, solidarietà, a partecipare attivamente a tutte quelle iniziative e campagne atte a promuovere lo sviluppo della conoscenza dei temi dell'Associazione e la difesa degli stessi e può prestare la sua opera partecipando ai Progetti dell'Associazione.
Ogni Volontario fisicamente idoneo è impegnato a prestare il servizio che il Regolamento stabilisce.
La prestazione del volontario è a titolo gratuito. Il volontario è tenuto ad osservare il Regolamento Interno.
Possono fare parte del corpo dei volontari tutte le persone maggiorenni che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite ed abbiano domanda accolta dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.
Possono essere ammessi inoltre quelle persone di età compresa fra i 16 (sedici) ed i 18 (diciotto) anni a condizione di previa richiesta scritta e firmata da colui che esercita su di loro patria potestà.
L’Assemblea dei Volontari viene convocata:
- per la discussione degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi;
- per le attività, le iniziative ed i servizi cui in generale è richiesta la loro partecipazione;
- per discutere variazioni al Regolamento Interno.
Art. 18 (Sezioni Regionali e Locali)
Solamente con il voto favorevole dell'Assemblea Nazionale, potranno essere istituite Sezioni Regionali dell'Associazione Linux Club Italia. Alla guida di queste sezioni l'Assemblea Nazionale nominerà i Consigli Regionali. Il Consiglio Regionale eleggerà tra i propri membri il Presidente della Sezione Regionale e un o più Vice Presidenti.
Il Consiglio Regionale:
- è responsabile della conduzione e del buon andamento della Sezione Regionale e delle Sezioni Locali;
- attua il programma di attività adattandolo alla realtà regionale;
- è responsabile dei rapporti con le istituzioni, le forze politiche e le realtà economiche e sociali della Regione;
- promuove ed attiva il volontariato;
Il Consiglio Regionale decentra l'esercizio delle proprie competenze alle Sezioni Locali.
Un apposito regolamento proposto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale stabilirà le norme di funzionamento, i criteri di finanziamento e di amministrazione dei Consigli Regionali e delle Sezioni Locali.
Art. 19 (Risorse Economiche)
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- Quote e contributi degli associati;
- Donazioni, eredità e lasciti
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Ogni altro tipo di entrata compatibile o connessa con le finalità sociali dell'Associazione.
Art. 20 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione. Da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione i qual'ultimi sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Da donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Nazionale ritenga opportuno.
Art. 21 (Divieti)
E' vietato distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette; E' vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non finalizzata agli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale.
Art. 22 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.
Art. 23 (Durata e Scioglimento)
L'Associazione Linux Club Italia è costituita a tempo indeterminato e, oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 (Regolamenti interni)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Nazionale potrà varare un Regolamento Interno ed altri appositi Regolamenti di gestione dei servizi da portare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci.
Art. 25 (Disposizioni finali)
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in vigore.