LC-Piccola-societa-cooperativa
Piccola Società Cooperativa
La piccola società cooperativa è la forma più recente di società creata in Italia. E' stata introdotta dalla legge 266 del 1997, detta "legge Bersani".
- La struttura e la gestione delle piccole cooperative è più semplice rispetto a quelle normali. Le piccole cooperative possono avere un minimo di tre e un massimo di otto soci. I soci devono essere persone fisiche, lavoratori che impiegano la loro professionalità nella cooperativa. Non sono ammesse, per ora, le persone giuridiche, quindi anche le società o gli enti, che potrebbero finanziare l'impresa.
- La piccola cooperativa può fare a meno di un consiglio di amministrazione; si gestisce con l'assemblea dei soci; servono solo un legale rappresentante, un presidente, a cui può spettare la rappresentanza legale, e un vice presidente. Si deve ricorrere a un collegio sindacale esterno solo in particolari momenti. Sono ridotti, in generale, gli adempimenti formali. In pratica, la piccola cooperativa è una forma semplificata di società, che può avere piccole dimensioni e che gode di un regime fiscale più favorevole.
- Per fondare la cooperativa, ogni socio versa una somma di denaro nel capitale sociale o "di rischio", fino a un massimo di 80 milioni di lire (120 milioni per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli), ma una quota o azione può essere anche solo di 50 mila lire. Accanto alla figura del socio lavoratore, è prevista anche quella del socio "sovventore": può non prestare attività lavorativa, ma riceve un utile sulla sua quota versata nel capitale sociale.
Dal punto di vista contributivo, i soci lavoratori sono equiparati a dipendenti. I loro stipendi aumentano di anno in anno, come da contratto, ma possono essere incrementati del 20% in più rispetto alle retribuzioni correnti. Tolti gli stipendi e le spese dal fatturato, il 20% degli utili va versato nella riserva legale della cooperativa, un patrimonio indivisibile durante la vita della cooperativa e non tassabile; inoltre il 3% degli utili si versa nel fondo mutualistico dell'associazione di cooperative di cui si fa parte. Il resto degli utili si divide fra i soci e può incrementare le singole quote versate nel capitale sociale. Se si scioglie la cooperativa, il capitale di rischio dei soci è loro rimborsato, mentre il patrimonio della cooperativa va ad organismi mutualistici, per esempio i fondi delle organizzazioni delle cooperative.
- Le piccole cooperative godono di agevolazioni fiscali, per esempio non pagano l'Irpeg, se sottostanno ai vincoli mutualistici esposti sopra; altrimenti pagano le tasse come le società normali. Le cooperative sono sottoposte a vigilanza da parte del ministero del Lavoro, o da parte delle associazioni di cooperative, se ne fanno parte. Soprattutto, devono occupare il numero di soci stabilito dalla legge. Per questo il decreto Bersani è stato utile, perché ha permesso di ridurre il numero minimo di soci a tre, ovvero sanare situazioni in cui alcuni dei soci erano tali solo di nome.
- Le cooperative possono occuparsi di produzione industriale o artigianale, ma per costituire società di questo tipo servono spesso ingenti capitali, sia per le attrezzature, sia per i costi del personale. In questi casi, le cooperative, come le altre imprese, possono cercare di ottenere finanziamenti pubblici o regionali: le Camere di Commercio locali danno informazioni sulle opportunità disponibili e i criteri per accedervi.
- Le migliori prospettive per l'avvio di nuove piccole cooperative si aprono nell'ambito dei servizi o turismo, dove l'apporto iniziale di capitali può essere ridotto. Alcune cooperative di servizi si occupano di pulizie, facchinaggio, trasporto, assistenza (anziani, bambini, malati); poi ci sono quelle che si dedicano all'informatica o alle comunicazioni, oppure ai servizi turistici.