FHF - Regolamento Consiglio della Fondazione
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DA STATUTO:
Il Consiglio della Fondazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici consiglieri eletti fra i fondatori. Qualora il numero dei membri aderenti e quello dei sostenitori abbia raggiunto la quota rispettiva di 2000 (duemila) i primi e 200 (duecento) i secondi, il Presidente della Fondazione dovrà indire la prima Assemblea dei Partecipanti ove i membri suddetti potranno eleggere altri tre consiglieri da scegliere fra loro stessi. Il Presidente, in caso di decadimento dalla carica di un numero di consiglieri tale che il Consiglio stesso scenda sotto la soglia dei cinque membri, dovrà convocare l'Assemblea Generale per rieleggere nuovi consiglieri e ritornare almeno alla soglia minima di cinque membri. Ogni Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti di mandato. I Consiglieri che non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.
La carica di Consigliere é onorifica e non da diritto ad alcun compenso tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale se fissato dall'Assemblea Nazionale. La carica di Consigliere é incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo. Qualora un consigliere avesse un incarico operativo, egli, potrà operare solamente in subordine al Comitato Esecutivo, e solamente allora potrà percepire un compenso che non potrà mai superare quello di un direttore del Comitato stesso.
Il Consiglio della Fondazione si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno cinque Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di un terzo dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
I Fondatori e i Benemeriti che ne diano preavviso scritto, con almeno sette giorni di anticipo, possono assistere al Consiglio della Fondazione senza diritto al voto, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio della Fondazione.
