Disegno di legge
Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).
SENATO DELLA REPUBBLICA - XVI^ LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei Senatori Vita, Vimercati.
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Disegno di legge
Titolo I
Capo I (Finalità)
Art. 1 (Finalità)
- Lo Stato italiano, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza al fine di garantire:
- la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica;
- la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere;
- lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l’utilizzo di software libero;
- la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico e sociale, e diversità culturale;
- la diffusione e l'utilizzo di standard e formati aperti allo scopo di salvaguardare il pluralismo informatico e la libertà di scelta delle istituzioni pubbliche, del cittadino e delle imprese.
Art. 2 (Carta dei diritti)
- Lo Stato italiano riconosce l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese: per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una “Carta dei diritti”, nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.
- Lo Stato italiano promuove la diffusione dei principi della “Carta dei diritti” a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di Solidarietà Digitale per la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo.
Art. 3 (Definizioni)
- Ai fini della presente legge si intende per:
- accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- alfabetizzazione informatica: il processo di formazione volto a fornire gli strumenti culturali necessari a rendere le persone capaci di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- banda minima garantita: la prestazione minima del servizio di accesso fornito dall’internet service provider; ovvero la quantità di traffico, espresso in bit per secondo, che l’utente può essere in grado di trasferire (ricevere e/o inviare) con continuità e certezza in un ampio intervallo temporale, attraversando il segmento di rete di pertinenza del provider;
- banda massima raggiungibile: la prestazione di picco del servizio di accesso fornito dall’internet service provider; ovvero la quantità massima di traffico, espresso in bit per secondo, che l’utente può essere in grado di trasferire (ricevere e/o inviare) attraversando il segmento di rete di pertinenza del provider;
- Best effort: una trasmissione dati attraverso una connessione elettronica senza un livello garantito di prestazioni e/o priorità dei dati trasmessi;
- divario digitale: la situazione di disuguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovuta a carenze di ordine infrastrutturale, tecnico, economico, sociale e culturale;
- Filtering o filtraggio: ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione di prestazioni selettiva di contenuti in transito su reti di comunicazione elettronica in base a criteri predeterminati o, comunque, oggettivi basati sul tipo di dati, sul contenuto dei dati e/o su liste di URL periodicamente aggiornate;
- formato aperto: il formato di dati che non presenta restrizioni, anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;
- Fornitori di accesso alle reti: soggetti pubblici e privati, stabiliti ed operanti nel territorio nazionale, che forniscono all’utente l’accesso ad Internet;
- interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
- Internet Service Provider: soggetto che fornisce all’utente l’accesso ad Internet;
- interoperabilità: "capacità di comunicare, eseguire programmi, o trasferire dati tra diverse unità funzionali in modo tale che l’utente abbia poca o nulla conoscenza delle caratteristiche uniche di tali unità". (definizione ufficiale dallo standard ISO/IEC 2382-01, Vocabolario Informatico, Termini Fondamentali, tratta da www.ihe-europe.net/docs/IHE_Basics_IT.pdf);
- banda larga: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; in pratica, nel contesto di questo DDL, una velocità di trasmissione di picco non inferiore a 2MBit/secondo.
- neutralità delle reti: condizione in cui, nelle reti, tutti i servizi sono accessibili a tutti gli utenti allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento con una logica del “massimo sforzo”, ovvero in cui l’operatore non eserciti alcuna forma di discriminazione nella rete : da una parte, sui contenuti e sui servizi su di essa veicolati e, dall’altra, sugli utenti;
- neutralità tecnologica: la condizione che non impone l’uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
- piattaforme informatiche: i sistemi informatici, ovvero insiemi di hardware e software che elaborano dati e informazioni;
- operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
- pluralismo informatico: l’insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard;
- punti di accesso pubblici assistiti: le postazioni per l’accesso a servizi telematici, da utilizzare con l’assistenza di personale addetto;
- reingegnerizzazione: l’analisi e ridefinizione dei processi organizzativi;
- riuso: il processo di trasferimento di una o più soluzioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dall’ambiente organizzativo per il quale esse sono state progettate e realizzate in altri contesti organizzativi e funzionali. La soluzione riusabile è costituita da una componente di servizi, da una componente tecnologica e da una componente organizzativa. Possono essere oggetto di riuso: software applicativi; software infrastrutturali; metodologie; modelli (architettura, organizzazione, processo, standardizzazione); moduli di formazione (su un determinato tema);
- Shaping: ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione delle prestazioni di tipologie di classi di traffico IP su reti di comunicazioni elettronica attraverso interventi mirati su classi di pacchetti di dati in base a criteri predeterminati;
- società dell’informazione e della conoscenza: la modalità di sviluppo della società basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale e in cui creazione, distribuzione, diffusione, uso e elaborazione delle informazioni sono effettuati su piattaforme informatiche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
- software libero: il programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza d’uso che permette la sua esecuzione per qualsiasi scopo, senza vincoli sul suo utilizzo, l’accesso al codice sorgente, il suo studio ed eventualmente la sua modifica, la sua ridistribuzione in un numero di copie illimitato e la sua modifica e miglioramento;
- tecnologie assistive: le strumentazioni e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono di creare, distribuire, diffondere, usare, elaborare e trasmettere l’informazione in formato digitale;
- usabilità: la modalità di organizzazione e strutturazione delle informazioni finalizzata a garantire le massime facilità di utilizzo e soddisfazione dell’utente;
- utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- Il Ministero dello sviluppo economico provvede, con cadenza biennale, con proprio decreto, all’aggiornamento e all’integrazione delle definizioni di cui al comma 1.
Titolo II (Sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)
Capo I (Politiche per la diffusione sul territorio nazionale della Banda Larga)
Art. 4 (Diffusione sul territorio della connettività a banda larga)
- L’universalità dell’accesso ad internet ed il superamento del divario digitale costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecnologica del paese. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti attraverso la rete. La diffusione della rete di telecomunicazione a banda larga è assicurata in tutto il territorio nazionale e in tutti i servizi pubblici di interesse generale.
- Ai fini di cui al comma 1, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta, d’intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, un programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell’accesso a Internet mediante connettività a banda larga, inteso a rimuovere le carenze infrastrutturali che impediscono la piena parità di accesso dei cittadini e di competitività del sistema produttivo. Per la realizzazione del programma è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, di ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
- Il programma di cui al comma 2 è realizzato nel rispetto del principio della neutralità tecnologica entro il 31 dicembre 2012.
Capo II (Politiche per garantire la neutralità nell’accesso alle reti di comunicazione)
Art. 5 (Accesso neutrale alle reti e trasparenza nelle condizioni di accesso)
- Al fine di garantire la neutralità e la trasparenza nelle condizioni di accesso alle reti, i fornitori di accesso alle reti, nell’erogazione dei servizi di accesso ad internet, sono tenuti a specificare la banda minima garantita, la banda massima raggiungibile, il tasso di concentrazione verso le reti nazionali e le condizioni tecnologiche in relazione ai livelli di traffico verso le reti internazionali.
- L’accesso alle reti deve essere garantito con qualsiasi dispositivo a condizioni di neutralità rispetto ai contenuti, ai servizi, alla località da cui i medesimi vengono erogati o a quella da cui si accede ai medesimi contenuti o servizi, alle applicazioni ed agli apparati terminali, e a condizioni economiche ed operative eque, ragionevoli e non discriminatorie, sia in ricezione che in trasmissione.
- Sono vietate le interruzioni selettive o le variazioni delle prestazioni dei collegamenti in funzione dell’uso di determinati tipi di apparati terminali, servizi, applicazioni o contenuti, anche per brevi istanti.
Art. 6 (Garanzie per gli utenti nell’accesso alle reti e ai servizi)
- I fornitori di accesso alle reti, sono tenuti a:
- non discriminare la qualità del servizio sia nelle comunicazioni che si svolgono tra propri utenti sia nelle comunicazioni tra un proprio utente ed utenti di altro operatore;
- negoziare l’interconnessione con altri operatori secondo la normativa vigente e assicurando qualità di servizio non inferiori a quelle offerte ai propri utenti. Tali accordi sono resi pubblici;
- garantire agli utenti un accesso base definito nel rispetto di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e nel rispetto del principio del best effort;
- fornire servizi aggiuntivi quali i sistemi di filtering shaping e di ottimizzazione del traffico delle applicazioni e dei servizi esclusivamente sulla base di una esplicita richiesta dell’utente e a costi ragionevoli e non discriminatori;
- Ogni limitazione delle condizioni di accesso deve essere richiesta ed autorizzata in maniera esplicita dall’utente per singolo servizio, applicazione e contenuto e deve essere in ogni momento recedibile.
Art. 7 (Sanzioni e vigilanza)
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. Nei casi di violazione, irroga la sanzione amministrativa da un minimo dell’1% ad un massimo del 10% del fatturato annuo del fornitore di accesso. L’Autorità adotta tutte le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Capo III (Politiche per l’informatizzazione della Pubblica amministrazione)
Art. 8 (Informatizzazione della Pubblica amministrazione)
- A decorrere dal 1 gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad utilizzare, nell’ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
- migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell’azione amministrativa.
- Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l’interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione. I programmi informatici utilizzati dovranno consentire all’amministrazione pubblica la gestione dei documenti già in possesso della stessa amministrazione, in qualunque formato gli stessi siano prodotti, o la loro conversione a formati aperti. In caso contrario, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad indicare i motivi che impediscono l’adozione di soluzioni basate su software libero e l’utilizzo di protocolli e formati aperti.
- Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. In questo contesto, le pubbliche amministrazioni distribuiscono o pubblicano i relativi documenti digitali solamente in formati aperti, quando questi sono disponibili. Le pubbliche amministrazioni sono anche tenute ad accettare e trattare immediatamente i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato aperto gli stessi siano prodotti. A partire da (data da definire) le pubbliche amministrazioni accetteranno documenti digitali da cittadini, imprese e altri soggetti esclusivamente in formati aperti, quando questi siano disponibili.
- In accordo con la DIRETTIVA 2003/98/EC del 17 Novembre 2003 sul riuso delle informazioni prodotte dal settore pubblico (NOTA: a cui va uniformato anche il resto di questo testo), tutte le informazioni di qualsiasi tipo prodotte dal settore pubblico, dai documenti finiti ai dati grezzi utilizzati nella loro compilazione, devono essere accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, al prezzo marginale del costo di accesso per il singolo e, se questo non è significativo, in modo del tutto gratuito. Le stesse informazioni devono essere pubblicate con licenze che ne consentano ridistribuzione e riuso in opere derivate e servizi di qualsiasi natura, anche per fini commerciali (vedi ancora http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm).
- Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l’accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d’uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
- Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che decide con la medesima procedura prevista per la tutela del diritto d’accesso.
- Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 9 (Archivi e documenti della Pubblica amministrazione)
- I dati contenuti negli archivi elettronici utilizzati dagli uffici delle amministrazioni pubbliche sono conservati in formati standard e liberamente accessibili dai soggetti autorizzati senza vincoli all’utilizzo di specifici programmi. L’estrazione dei dati dall’archivio e il trasferimento su altro archivio non sono soggetti a limitazioni tecniche derivanti da licenze, brevetti, copyright o marchi registrati.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono l’archiviazione dei documenti in formato digitale con modalità che consentono la conservazione, la conoscibilità e la verifica dell'autenticità nel tempo.
Art. 10 (Sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche)
- Le amministrazioni pubbliche, nella realizzazione dei siti istituzionali, rispettano i principi di accessibilità e usabilità e assicurano, con chiarezza di linguaggio, una completa informazione sulle proprie attività.
In particolare i siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche contengono:- l’organigramma, e per ogni ufficio l’articolazione, le attribuzioni, il nome dei responsabili unitamente agli atti amministrativi e normativi di riferimento;
- l’elenco dei procedimenti;
- con riferimento ad ogni procedimento, il termine per la sua conclusione ed ogni altro eventuale termine rilevante, la normativa di riferimento, moduli e formulari, la documentazione richiesta, i termini per la proposizione dell’impugnazione e l’indicazione dell’autorità competente, l’indicazione dello stato di attuazione;
- l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ;
- l’elenco dei bandi di gara e di concorso, la documentazione necessaria e la modulistica per la partecipazione;
- l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti;
- l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali;
- l’informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito istituzionale e dei portali da essa gestiti;
- l’elenco dei servizi forniti in rete e, per i nuovi servizi, l’indicazione dei tempi previsti per la loro attivazione;
- una sezione dedicata alla consultazione della collettività attraverso l’invio di proposte, suggerimenti ed eventuali segnalazioni. L’amministrazione pubblica tempestivamente gli esiti delle consultazioni sul sito;
- i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- l’elenco dei punti di accesso assistito ad internet realizzati con il finanziamento dell’amministrazione.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono l’accessibilità dei propri siti e del proprio materiale informatico da parte dei disabili ed effettuano annualmente l’analisi di accessibilità dei propri siti web, attraverso gli strumenti in uso, e realizzano iniziative divulgative sulle tematiche dell’accessibilità e sull’uso di tecnologie assistive da parte di disabili.
- Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili i propri documenti con modalità tali da permettere un accesso semplice e gratuito, utilizzando, se disponibili, esclusivamente formati aperti nella memorizzazione e nella pubblicazione nel sito istituzionale.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso termine predispongono gli strumenti necessari per valutare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi offerti.
Capo IV (Politiche per l’informatizzazione delle università, per la ricerca e la formazione nel settore delle TIC)
Art. 11 (Utilizzo delle tecnologie informatiche nelle Università)
- A decorrere dal 1 gennaio 2012, le Università pubbliche sono tenute ad utilizzare, a supporto delle attività di formazione ed organizzazione, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
- migliorare i servizi offerti agli studenti iscritti e agli ex studenti laureati;
- favorire lo sviluppo della formazione degli studenti;
- Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le università pubbliche utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l’interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione. I programmi informatici utilizzati dovranno consentire all’Università la gestione dei documenti già in possesso della stessa amministrazione, in qualunque formato gli stessi siano prodotti, o la loro conversione a formati aperti. In caso contrario, le Università sono tenute ad indicare i motivi che impediscono l’adozione di soluzioni basate su software libero e l’utilizzo di protocolli e formati aperti.
- Le Università pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi agli studenti iscritti, anche per via telematica. In questo contesto, le Università pubbliche distribuiscono o pubblicano i relativi documenti digitali solamente in formati aperti, quando questi sono disponibili. Le Università pubbliche sono anche tenute ad accettare e trattare immediatamente i documenti consegnati, anche in via telematica, dagli studenti iscritti e altri soggetti, in qualunque formato aperto gli stessi siano prodotti. A partire da (data da definire) le Università pubbliche accetteranno documenti digitali dagli studenti iscritti e altri soggetti esclusivamente in formati aperti, quando questi siano disponibili.
- Le informazioni pubbliche devono essere accessibili agli studenti e agli ex studenti laureati in modo del tutto gratuito, con licenze che ne permettano il riuso almeno a fini di studio.
- All’interno di ciascuna università pubblica sono messe a disposizione degli iscritti e degli ex iscritti laureati apposite aree attrezzate con postazioni per l’accesso alla rete internet e per l’accesso ai servizi forniti in rete dall’Università medesima.
- Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 12 (Interventi formativi)
- Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono attività di comunicazione ed educazione all’uso consapevole delle TIC e ai vantaggi connessi all’utilizzo dei formati aperti e del software libero al fine di garantire concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici. A tal fine, promuovono:
- interventi di formazione rivolti agli studenti delle scuole superiori per garantire l’alfabetizzazione informatica e l’uso consapevole delle TIC;
- interventi di formazione rivolti ai dipendenti.
- L’attività di formazione è realizzata attraverso corsi in aula e programmi di apprendimento elettronico fruibili anche da punti di accesso pubblici o assistiti.
- Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di hardware da destinare a scuole, biblioteche, associazioni senza fini di lucro e favoriscono la realizzazione e il recupero di aule informatiche da parte degli istituti scolastici primari e secondari.
- I finanziamenti pubblici per attività di alfabetizzazione informatica possono essere concessi soltanto a programmi che includano l'uso e l'insegnamento di software libero.
- Le prove teoriche o pratiche d'informatica nei concorsi pubblici, a qualsiasi livello, non possono richiedere esclusivamente l'uso di software proprietario, se esistono programmi liberi equivalenti.
- Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 13 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del software libero)
- Lo Stato promuove e sostiene le attività di elaborazione programmi di sostegno e ricerca specifici su formati aperti e sul software libero, dando la precedenza a progetti di sviluppo mirati in quei campi in cui le uniche soluzioni esistenti sono formati o software proprietari. A tal fine sostiene e cofinanzia progetti di istituzioni scolastiche e universitarie e di enti pubblici orientati all’utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni.
- Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, un apposito Fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
- Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione provvede, con proprio decreti, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno, alla definizione delle modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti nonché all’assegnazione delle relative risorse.
Titolo III (Società dell’informazione e della conoscenza
Art. 14 (Piano per l’innovazione digitale)
- Il Piano per l’innovazione digitale, di seguito Piano, definisce:
- le azioni specifiche, i singoli interventi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario o nel diverso termine individuato, i costi di progettazione, realizzazione e gestione e i risultati attesi;
- le risorse, le misure organizzative necessarie e le condizioni per la concessione dei relativi finanziamenti;
- gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono ai disabili di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- il livello minimo di velocità di trasmissione dati da garantire agli utenti, tenuto conto delle tecnologie a disposizione;
- le misure per la conservazione dei documenti al fine di garantire la leggibilità dei dati nel tempo e l’erogazione dei servizi in caso di impossibilità di utilizzo delle TIC;
- gli interventi per l’alfabetizzazione informatica di cui all’articolo 10, anche con riguardo ai dipendenti delle aziende con meno di quindici dipendenti;
- gli strumenti e le tecnologie necessarie per la realizzazione della partecipazione democratica;
- gli interventi per la reingegnerizzazione dei procedimenti al fine di implementare i servizi erogabili;
- le misure di sostegno degli investimenti nelle TIC delle piccole e medie imprese.
- Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione procede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del Piano e redige un’apposita relazione motivando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati. In tal caso, il Piano è sottoposto a revisione al fine di stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi o per rimodulare gli interventi programmati. La relazione e l’eventuale revisione del Piano sono trasmessi al Parlamento.
- Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 15 (Approvazione del Piano per l’innovazione digitale)
- Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge, il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione adotta, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene agli aspetti concernenti le reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge e aggiorna con cadenza triennale il Piano.
- Ai fini della elaborazione del Piano, la concertazione con gli enti territoriali è effettuata in sede di Conferenza permanente Stato - Regione - enti locali; a tali fini alla Conferenza permanente Stato -Regione - enti locali possono partecipare, senza integrarne la composizione, le imprese e le associazioni di imprese, le Università e gli altri soggetti interessati. Della convocazione della Conferenza e dell’ordine del giorno è data adeguata pubblicità sui siti istituzionali, individuando il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione e rendendo disponibili i documenti utili alla discussione. Le proposte e le conclusioni dei rappresentanti sono verbalizzate.
- Conclusa la fase di concertazione, la proposta del Piano è trasmessa dal Governo al Parlamento per il parere. Il Governo approva in via definitiva il Piano entro trenta giorni dall’acquisizione del parere.
- Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede al coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge.
Art. 16 (Clausola valutativa)
- Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene agli aspetti concernenti le reti di comunicazione elettronica, predispone con cadenza triennale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che deve contenere specifiche valutazioni in ordine a:
- interventi realizzati per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico, sociale e diversità culturale;
- strumenti adottati al fine di diffondere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni;
- sviluppo digitale, con indicazione delle zone non coperte dalla connettività a banda larga;
- procedure di concertazione utilizzate;
- grado di diffusione delle nuove tecnologie nel sistema delle imprese;
- grado di diffusione del software libero nelle pubbliche amministrazioni, livello di interoperabilità, riuso dei programmi informatici, diffusione dell’archivio e del documento informatico e cambiamenti che lo sviluppo delle suddette tecnologie hanno prodotto nell’attività amministrativa;
- grado di utilizzo da parte degli utenti degli strumenti della tecnologia digitale e dei servizi in rete;
- interventi adottati in materia di formazione del personale e della collettività e di diffusione delle TIC nelle istituzioni scolastiche e nelle Università;
- stato di realizzazione e livello di qualità dei progetti finanziati;
- soddisfazione da parte dei destinatari della presente legge in ordine all’efficacia degli interventi attuati.
- La relazione è trasmessa al Parlamento e, unitamente agli allegati contenenti la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione.
Titolo IV (Disposizioni finali)
Art. 17 (Copertura finanziaria)
- Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull’imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
