Diritti di libera utilizzazione

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Indice

Cos’è il fair use

I principi di uso equo (fair use) o libere utilizzazioni dovrebbero garantire, su un’opera che sia già stata legalmente resa disponibile al pubblico, la possibilità di copiarla liberamente per fini di archiviazione o di conservazione, o di citarla, di riportarne una parte per fini educativi o di critica, compatibilmente con i criteri di riconoscimento di uso equo.

I criteri con cui si riconosce se un uso è equo o meno sono quattro:

  • lo scopo e il genere d’uso, se di natura commerciale, no profit o educativa
  • la natura del lavoro protetto da copyright
  • la dimensione e la sostanzialità della porzione copiata in relazione sia a quelle dell’intera opera protetta che allo scopo.
  • l’effetto dell’uso sul mercato potenziale, nel caso in cui vi siano sostituibilità, con conseguente spiazzamento della domanda originale e quindi un’ingente perdita del valore dell’opera protetta.

DigitalConsumer.org e IpJustice.org cercano di proteggere i diritti di fair use dei consumatori.

Sempre in base ai principi di uso equo il consumatore che acquista legalmente dei contenuti dovrebbe avere su di essi i diritti di:

  • usufruirne quando vuole (time-shift)
  • usufruirne dove vuole (space-shift), sia trasferendoli su supporti differenti dall’originale, ma comparabili, che usufruendone su una qualsiasi piattaforma di sua scelta
  • realizzarne copie di sicurezza (backup), per evitare di rovinare o perdere l’originale
  • utilizzare la tecnologia per garantirsi tutti i diritti precedentemente menzionati.

Un’esigenza fortemente sentita è quella di leggi non vaghe, che chiariscano maggiormente ciò che è lecito, anche da un punto di vista quantitativo, indicando in modo univoco percentuali o quantità.

Un articolo pubblicato sul William Patry Copyright Blog analizza la differenza tra il fair dealing e il fair use e soprattutto, sulla scorta della giurisprudenza canadese, ricorda come le cosiddette libere utilizzazioni siano veri e propri diritti degli utenti e non semplici eccezioni alla tutela autorale.

The fair dealing exception, like other exceptions in the Copyright Act is a user's right. In order to maintain the proper balance between the rights of a copyright owner and users' interests, it must not be interpreted restrictively. As Professor Vaver, has explained, "User rights are not just loopholes, Both owners and user rights should therefore be given the fair and balanced reading that befits remedial legislation.

La Cassazione (sentenza del 9 gennaio 2007, n. 149) dice che:

[…] le differenze terminologiche adoperate dal legislatore […] non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

Non sarebbe forse opportuno proporre alla commissione una norma che chiarisca che le libere utilizzazioni non vanno interpretate in senso restrittivo?

Prima del D.lgs 68/2003, con cui si è data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2001/29/CE, il Capo V della L.d.A. era rubricato "Utilizzazioni Libere". La sua degradazione a "Eccezioni e Limitazioni" evidenzia la ratio del nuovo corso nel quale non esistono più "diritti" dei fruitori delle opere protette ma solo sporadiche concessioni da intendersi sempre e comunque quali limitazioni di un diritto altrui e mai espressione di un autonomo e contrapposto diritto individuale alla conoscenza. Ecco perchè, preliminarmente, risulta indispensabile ripristinare la dizione "Utilizzazioni Libere", affinchè sia chiaro che si tratta di autonomi diritti degli utenti. Ne consegue che, in ragione di un giusto equilibrio tra i diritti dei titolari della tutela autorale ed i diritti degli utenti, le disposizioni di questo capo non dovrebbero mai essere interpretate in senso restrittivo.

Segue un elenco di proposte finalizzate al copia/incolla per la redazione di un nostro elenco di proposte.

The Consumer Technology Bill of Rights

  1. Users have the right to "time-shift" content that they have legally acquired. This gives you the right to record video or audio for later viewing or listening. For example, you can use a VCR to record a TV show and play it back later.
  2. Users have the right to "space-shift" content that they have legally acquired. This gives you the right to use your content in different places (as long as each use is personal and non-commercial). For example, you can copy a CD to a portable music player so that you can listen to the songs while you're jogging.
  3. Users have the right to make backup copies of their content. This gives you the right to make archival copies to be used in the event that your original copies are destroyed.
  4. Users have the right to use legally acquired content on the platform of their choice. This gives you the right to listen to music on your Rio, to watch TV on your iMac, and to view DVDs on your Linux computer.
  5. Users have the right to translate legally acquired content into comparable formats. This gives you the right to modify content in order to make it more usable. For example, a blind person can modify an electronic book so that the content can be read out loud.
  6. Users have the right to use technology in order to achieve the rights previously mentioned. This last right guarantees your ability to exercise your other rights. Certain recent copyright laws have paradoxical loopholes that claim to grant certain rights but then criminalize all technologies that could allow you to exercise those rights. In contrast, this Bill of Rights states that no technological barriers can deprive you of your other fair use rights.

Mauro Bulgarelli, Disegno di legge (DDL 1461)

Art. 1. (Sanzioni per lesione del diritto d’autore)

1. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a-bis) è abrogata.
2. Il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità».

Art. 2. (Diritto alla copia privata)

1. Chiunque possieda legittimamente un’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copia per proprio uso strettamente personale.
2. All’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»;
b) è aggiunto, infine, il seguente comma:
«4-bis. Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di cui al comma :4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma».

Art. 4. (Uso didattico di immagini)

1. All’articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma: «È consentita la pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell’opera».

Art. 5. (Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

On. Graziella Mascia (RC-Sin. Eur.) e altri. Modifica all’articolo 171 - bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di sanzioni per la duplicazione abusiva di programmi per elaboratori o di banche di dati in violazione delle norme a tutela del diritto d’autore

  • C. 2774 On. Graziella Mascia (RC-Sin. Eur.) e altri. Modifica all' articolo 171 - bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di sanzioni per la duplicazione abusiva di programmi per elaboratori o di banche di dati in violazione delle norme a tutela del diritto d' autore
    • 12 giugno 2007: Presentato alla Camera
    • 2 luglio 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

On. Cinzia Dato (Ulivo). Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Istituzione e disciplina del Comitato di garanzia per il diritto d’autore

  • C. 2383 On. Cinzia Dato (Ulivo). Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Istituzione e disciplina del Comitato di garanzia per il diritto d'autore
    • 15 marzo 2007: Presentato alla Camera
    • Da assegnare alle commissioni
  • C. 2172 On. Cinzia Dato (Ulivo) e altri. Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di sanzioni per la protezione del diritto d'autore
    • 25 gennaio 2007: Presentato alla Camera
    • 10 maggio 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Governo Prodi-II. Disposizioni in materia di remunerazione dei diritti di autore nel caso di prestiti delle biblioteche e discoteche pubbliche

  • C. 1746-QUATER DECIES Governo Prodi-II. Disposizioni in materia di remunerazione dei diritti di autore nel caso di prestiti delle biblioteche e discoteche pubbliche
    • 1 ottobre 2006: Presentato alla Camera
    • 17 ottobre 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

On. Mario Pepe (FI). Modifica all’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento del diritto d' autore in favore dei centri sociali per anziani

  • C. 1018 On. Mario Pepe (FI). Modifica all’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento del diritto d' autore in favore dei centri sociali per anziani
    • 8 giugno 2006: Presentato alla Camera
    • 12 luglio 2006: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

On. Franca Chiaromonte (Ulivo). Disciplina della tutela del diritto d’autore e riorganizzazione della Società italiana degli autori ed editori

  • C. 807 On. Franca Chiaromonte (Ulivo). Disciplina della tutela del diritto d' autore e riorganizzazione della Società italiana degli autori ed editori
    • 19 maggio 2006: Presentato alla Camera
    • Da assegnare alle commissioni

Cardano, Camera dei Deputati, Seduta n. 106 dell'8/2/2007

CARDANO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: la creazione e l'uso in internet di siti didattici e culturali a libero accesso si sta diffondendo sempre più nelle scuole tra le comunità di docenti e di studenti; tali siti non sono di natura commerciale; da diverse segnalazioni ricevute (ad esempio per il sito www.homolaicus.com) risulta che la SIAE richiede il pagamento dei diritti d'autore per l'uso di alcune immagini utilizzate in ipertesti didattici sulla base della legge 22 aprile 1941, n. 633 modificata con legge 22 maggio 2004, n. 128, non individuando essa alcuna differenza tra uso didattico-formativo-culturale-istituzionale e uso commerciale; l'articolo 70 della citata legge 633 prevede la possibilità di citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico se effettuati per uso di critica, di discussione e di insegnamento, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e che, se effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali; citare vuol dire anche riprodurre immagini in modo incompleto o degradato (come ad esempio nel caso delle risoluzioni adottate negli ipertesti didattici sugli attuali personal computer con il formato JPEG), quindi la SIAE dovrebbe distinguere tra copie identiche dell'opera, non ammesse, e citazioni delle stessa, ammissibili per legge; secondo l'articolo 90 della suddetta legge la riproduzione è considerata abusiva quando la foto originale riporta nome del fotografo (o ditta), data, nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata, ma non lo è se nella foto originale mancano tali indicazioni; la soluzione spesso proposta dalla SIAE ai docenti (mettere «sotto chiave», in area riservata gli ipertesti didattici) non

è utile, perché rende inefficace e spesso anche inefficiente l'utilizzo degli stessi siti; esiste una petizione organizzata da Altroconsumo, associazione per la difesa dei consumatori (www.altroconsumo.it) per una modifica della legge sul diritto d'autore, basata sull'idea che la condivisione di opere multimediali, resa possibile da internet, sia un'occasione di crescita sia del singolo che della collettività; nella nostra legislazione è assente il concetto di Fair Use o «equo utilizzo» presente invece nella legislazione degli USA, che permette di pubblicare materiali sotto copyright senza autorizzazione, purché a certe condizioni ben definite (eccezioni ai diritti d'autore o diritti connessi), ogni Paese dovrebbe promuovere il diritto di accesso all'informazione come bene comune mondiale, anche alle fasce di utenza svantaggiate -: se i Ministri interrogati non ritengano che il principio della libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto che garantisce l'accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in modo particolare; se non ritengano necessario, considerata la nuova situazione dovuta all'utilizzo di internet anche nel mondo della scuola, adoperarsi affinché venga modificata la normativa esistente in modo che siano ben differenziati i comportamenti da seguire nel caso di siti culturali e in quello dei siti commerciali, adottando per la scuola, nell'ambito della propria e specifica funzione educativa, formativa e didattica, i presupposti del Fair Use; se non ritengano necessario adoperarsi affinché venga fornita agli insegnanti un'adeguata informazione sugli aspetti giuridici della gestione dei siti internet; se non ritengano necessario, in attesa di modifiche legislative, invitare la SIAE ad una moratoria di almeno un anno per consentire ai docenti, e a quanti gestiscono siti culturali senza scopo di lucro, di controllare i loro patrimoni digitali rispetto all'elenco di artisti le cui opere sono oggetto di tutela. (4-02516)

Paola Balducci, disegno di legge presentato alla Camera il 20 marzo 2007, Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Eccezioni alla disciplina in materia di protezione del diritto d’autore a garanzia di prevalenti interessi sociali costituzionalmente tutelati

  • C. 2682 On. Paola Balducci (Verdi) e altri. Modifica dell'articolo 156-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di disposizioni processuali civili per la tutela del diritto d'autore
    • 18 maggio 2007: Presentato alla Camera
    • 27 giugno 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
  • C. 2415 On. Paola Balducci (Verdi) e altri. Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di misure tecnologiche di protezione e di informazioni sul regime dei diritti d'autore
    • 20 marzo 2007: Presentato alla Camera
    • 11 aprile 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
  • C. 2412 On. Paola Balducci (Verdi) e altri. Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Istituzione e disciplina del Comitato di garanzia per il diritto d' autore
    • 20 marzo 2007: Presentato alla Camera
    • 18 aprile 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
  • C. 2413 On. Paola Balducci (Verdi) e altri. Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Eccezioni alla disciplina in materia di protezione del diritto d' autore a garanzia di prevalenti interessi sociali costituzionalmente tutelati
    • 20 marzo 2007: Presentato alla Camera
    • 17 aprile 2007: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Lusetti e altri, Progetto di legge 2221: “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”,

Art. 1-bis. (Usi liberi didattici ed enciclopedici). Emendamento votato il 19 settembre 2007 in Commissione Cultura della Camera.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:
  • 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo.

La posizione dell’Associazione Italiana Biblioteche

Posizione dell’Associazione Italiana Biblioteche in merito a problematiche rilevanti in materia di diritto d’autore, in particolare in relazione all'erogazione di servizi al pubblico, Prot. 263/05, Associazione Italiana Biblioteche (Aib), Roma, 16 dicembre 2005.

Premessa

Le attuali dinamiche politiche, economiche, tecnologiche della produzione e della circolazione di contenuti scientifici e culturali hanno avuto un impatto dirompente sui tradizionali produttori e sugli utenti. La globalizzazione ha aperto per entrambi nuove possibilità di accesso, ma anche nuove forme di esclusione. Alcune disposizioni contenute nelle direttive sul copyright sembrerebbero aver voluto fornire una risposta a tutela dell'editoria europea, ma non è detto che le soluzioni individuate siano quelle giuste o quelle più appropriate alle caratteristiche effettive di tutti i paesi membri.

L'intera normativa europea sul copyright si basa sull'assunto che il diritto d'autore, come il diritto di proprietà, è un cardine delle economie nazionali ed è condizione della libertà di espressione e dello sviluppo sociale e civile. Si ritiene che il suo potenziamento possa favorire la crescita del mercato editoriale, salvaguardando l'occupazione e garantendo nuovi posti di lavoro, nonché la promozione culturale. Se tali sono le finalità espressamente dichiarate -- sostegno al mercato editoriale e promozione culturale --, non è affatto dimostrato che tutti i paesi membri debbano realizzarli con le stesse modalità, e tantomeno è plausibile l'ipotesi che la loro realizzazione possa passare per limitazioni dirette o indirette ai servizi bibliotecari.

Le biblioteche hanno un ruolo fondamentale nella Società dell'informazione e per lo sviluppo di quell'Economia della conoscenza su cui l'Europa punta per favorire sviluppo sostenibile, inclusione sociale e competitività economica. Sono essenziali per la costruzione di un'identità culturale europea e questa funzione dovrebbe essere strenuamente difesa dalle politiche pubbliche, soprattutto in un momento storico in cui appare chiaro che tale identità è ancora tutta da costruire. In Italia -- diversamente da nazioni come il Regno Unito, la Germania, la Danimarca -- i finanziamenti alle biblioteche sono tradizionalmente esigui e negli ultimi anni soggetti a progressiva riduzione: introdurre misure restrittive alla libertà di accesso ai contenuti culturali o porre a carico degli utenti, delle biblioteche o delle loro amministrazioni di riferimento, in modo diretto o indiretto, ulteriori spese come quelle legate ai diritti di riproduzione o come quella, attualmente in discussione, relativa alla "remunerazione del diritto di prestito" significa scoraggiare l'uso e lo sviluppo delle biblioteche, ridurre il numero dei lettori potenziali e nel contempo ridurre l'entità delle vendite di libri. Se poi si considera che i servizi a valore aggiunto garantiti dalle biblioteche (organizzazione delle raccolte, catalogazione, reference, percorsi di lettura, attività di promozione culturale) prolungano notevolmente la vita commerciale dei prodotti editoriali e ne ampliano la domanda potenziale, appare evidente che la riduzione o l'impoverimento di tali attività avrebbe negative ripercussioni anche per gli autori e per gli editori.

Da questo punto di vista la tutela degli autori e il sostegno all'editoria europea e italiana sono obiettivi fondamentali, che possono e devono integrarsi con quello del rafforzamento del servizio bibliotecario pubblico. Biblioteche, autori ed editori italiani possono e devono perseguire una strategia comune su questo terreno. Osservazioni sulla Legge n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni

L'impianto complessivo della L. 633/1941 è ormai decisamente obsoleto. Le numerose revisioni e integrazioni che ha subito per adeguare il dettato normativo alle direttive europee e alle trasformazioni tecnologiche ne hanno complicato la leggibilità e la coerenza interna, rendendo auspicabile un'operazione di revisione e razionalizzazione complessiva dell'intera materia. Nel merito, non sempre le riforme hanno segnato un effettivo progresso per lo stato di diritto e per lo stato sociale di diritto.

Proposte

In particolare, osserviamo / proponiamo quanto segue.

Art. 15 e 15-bis

Sull'esecuzione, rappresentazione, recitazione di opere protette da diritto d'autore nelle biblioteche accessibili al pubblico a fini di promozione culturale, si auspica l'apertura di un tavolo di discussione con le associazioni di autori ed editori, al fine di trovare un intesa a favore della gratuità di tali iniziative.

Art. 68

Co. 2 e co. 5: utilizzare la dicitura "... nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei o negli archivi...", dicitura che è coerente con la Direttiva 2001/29/CE. Tali istituti si distinguono da altre entità per la loro funzione sociale, non per l'ente di appartenenza.

Co. 5:

  1. utilizzare la dicitura "edizione esaurita in commercio" al posto di "opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità", poiché in linguaggio biblioteconomico le opere rare sono caratterizzate da peculiarità tali da sconsigliarne la riproduzione.
  2. utilizzare la formula "Tale compenso è versato in forma forfetaria a favore degli aventi diritto dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono nell'ambito degli introiti riscossi dalle biblioteche per i servizi erogati". Il riferimento agli enti di appartenenza è dettato dalla considerazione che finora tutti gli accordi con la SIAE in proposito sono stati sottoscritti dagli enti di appartenenza delle biblioteche, come previsto dall'art. 181-ter. Si sottolinea come alcuni di tali accordi -- in particolare quello sottoscritto dalla CRUI nel passato triennio per le biblioteche di università -- siano risultati particolarmente gravosi per le biblioteche, determinando di fatto in molti casi una netta contrazione nell'acquisto di libri.

Art. 69

Co. 1 lett. a eliminare la frase "eccettuati gli spartiti e le partiture musicali", poiché tale esclusione non sembra giustificata in alcun modo.

Per tutto il resto, si fa rinvio al documento AIB sul prestito del 7 luglio. In particolare, visti i motivi indicati in premessa e pur considerata la procedura d'infrazione in atto, si ribadisce la posizione a favore della gratuità del prestito in biblioteca, la ferma contrarietà al pagamento da parte degli utenti, delle biblioteche o delle loro amministrazioni di appartenenza, e si osserva che il diritto degli autori è già ampiamente ricompensato, grazie a una serie di normative e provvedimenti nazionali, che vanno dagli incentivi fiscali a finanziamenti diretti alle attività editoriali, o di promozione di prodotti librari. A livello locale, inoltre, molte regioni, province e comuni stanziano annualmente cospicui fondi per l'organizzazione di iniziative di promozione della lettura, di eventi, fiere, presentazioni di volumi.

Si chiede quindi:

  • che l'art. 69 della L. 22 aprile 1941, come modificato dal DLgs 16 novembre 1994 n. 685, nella parte in cui prevede la gratuità del prestito nelle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, sia riconosciuto coerente con la possibilità prevista dall'art. 5 comma 3 della direttiva di esonerare alcune categorie di istituzioni pubbliche dal pagamento della remunerazione agli autori, e che non sia modificato;
  • che l'interpretazione della direttiva 92/100/CE, o la sua stessa formulazione, vengano sottoposte a un'approfondita verifica, che tenga nel debito conto le osservazioni, le critiche e le preoccupazioni che essa ha suscitato in molti paesi dell'Unione, sia sotto il profilo della sostenibilità economica, sia sotto il profilo della condivisibilità in linea di principio.

Art. 171-bis

Eliminare la locuzione "per trarne profitto" e sostituirla con "a scopo di lucro"

In generale, occorrerebbe escludere o limitare fortemente i casi di procedibilità d'ufficio avverso le violazioni del diritto d'autore e in ogni caso distinguere le violazioni a scopo commerciale, sanzionabili penalmente, da quella non finalizzate a scopo commerciale, che non dovrebbero prevedere sanzioni di tipo penale.

Art. 194

La composizione del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore dovrebbe garantire copertura di tutte le competenze e degli interessi coinvolti; dovrebbe quindi includere, tra i componenti: un rappresentante della Direzione generale per i Beni Librari del MBAC; rappresentanti di ANCI, UPI, Regioni; rappresentanti della CRUI e del MIUR; un rappresentante dell'AIB.

Considerazioni sul copyright digitale

Le finalità di contrasto della pirateria informatica a fondamento di recenti direttive europee si sono tradotte in una serie di norme di dubbia legittimità costituzionale, di cui auspichiamo il superamento nel quadro di una riforma più attenta a garantire i diritti fondamentali dei cittadini. In particolare occorre:

  • ampliare e fare salve le ipotesi di fair use, che nell'attuale impianto normativo appaiono fortemente sacrificate;
  • superare l'attuale incongruenza tra liceità della copia di sicurezza (per cui è prevista anche una tassa apposita sui supporti e sui dispositivi di registrazione) e liceità dei dispositivi anticopia: questi ultimi non possono essere considerati legittimi, tanto più nei casi in cui possono determinare danni alle apparecchiature o ai sistemi operativi;
  • rendere obbligatoria l'esplicitazione e l'evidenziazione della presenza e delle caratteristiche dei sistemi di Digital Resource Management, in modo che chi acquista una copia sia messo in condizione di conoscere le condizioni d'uso della stessa;
  • armonizzare la tutela degli autori da forme di pirateria informatica con la tutela della privacy e il diritto alla libera circolazione delle idee e della conoscenza.

Il 12 dicembre 2005 si è svolta un'audizione dell'AIB innanzi al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport del Ministero per i beni e le attività culturali

L'Associazione era rappresentata da Rosa Maiello (CEN), che ha consegnato al capo del Dipartimento dott. Paolo Carini e al presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore dott. Giuseppe Corasaniti il documento AIB del 7 luglio 2005 sul prestito a pagamento e ha esposto la posizione dell'Associazione in merito a questa e ad altre problematiche rilevanti in materia di diritto d'autore, in particolare in relazione all'erogazione di servizi al pubblico. Alla riunione ha preso parte Anna Maria Mandillo, componente del Comitato per conto della Direzione Generale per i Beni Librari e Istituti Culturali del MBAC e coordinatore dell'Osservatorio legislativo AIB.

Con successiva nota del 16 dicembre 2005 (Prot. 263/05), L'AIB ha inviato al Dipartimento e al Comitato un riepilogo delle osservazioni espresse in sede di audizione. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Al Capo del Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport Dott. Paolo Carini e al Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore Dott. Giuseppe Corasaniti

Via della Ferratella in Laterano 57 00184 Roma

Roma, 16 dicembre 2005 Prot. 263/05

A seguito dell'audizione del 12 dicembre u.s., si fornisce di seguito un riepilogo della posizione dell'AIB su alcuni aspetti della normativa italiana sul diritto d'autore.

L'occasione è gradita per formulare i migliori auguri di buon esito per l'importante attività che il Comitato sta svolgendo. Il Presidente Prof. Mauro Guerrini

Altroconsumo: Petizione perché sia modificata la legge sul diritto d'autore

Al Ministro dei Beni e Attività Culturali, Francesco Rutelli e al Presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, Pietro Folena:

Nella tutela della proprietà intellettuale siamo oggi di fronte ad un sempre più evidente strappo al tessuto giuridico condiviso, imposto da interventi normativi eterodiretti approvati nella scorsa legislatura.

Ciò comporta un problema per la certezza del diritto. In casi come questo l'affermazione delle esigenze di tutela del cittadino-consumatore implica una difesa non solo dei suoi interessi economici, ma anche delle sue libertà e del suo ruolo attivo all'interno della società. In tali evenienze il consumerismo è chiamato a svolgere una funzione più alta, di concreta rivendicazione dei principi costituzionali di libertà, di uguaglianza e di democrazia, nonché di difesa dello Stato di diritto nell'interesse della collettività contro le pretese protezionistiche e gli interessi privilegiati di pochi soggetti.

Per questi motivi auspichiamo le seguenti modifiche alla legge vigente sul diritto d'autore:

  1. I consumatori non vanno criminalizzati - nell'ottica di un più sereno bilanciamento tra gli interessi dei titolari dei diritti sulle opere e quelli dei consumatori, chiediamo l'eliminazione delle sanzioni penali per chi scarica e condivide in Rete contenuti protetti senza scopo di lucro e, chiariti i confini tra gli illeciti colpiti da sanzione amministrativa e quelli che prevedono la sanzione penale, ad esempio attraverso l'introduzione del concetto di "scala commerciale", dovrà anche essere eliminata la sanzione accessoria odiosa e smisurata per una semplice infrazione amministrativa, consistente nella pubblicazione del provvedimento su un giornale a diffusione nazionale e su un periodico specializzato.
  1. DRM dal volto umano - chiediamo che sia inserita nella legge sul diritto d'autore una adeguata regolamentazione dei DRM volta a tutelare più efficacemente ed in concreto i diritti riconosciuti al consumatore alla copia privata, alla privacy e all'accesso ad un mercato libero e concorrenziale. Condizione di legittimità per l'utilizzo dei DRM dovrà essere la loro piena interoperabilità. L'esistenza dei DRM nei supporti dovrà essere inoltre più chiara e trasparente e non dovrà mai concretizzarsi in una barriera tecnologica alla concorrenza;
  1. O equo compenso o DRM - Appare del tutto evidente che la progressiva implementazione dei sistemi di DRM che rendono impossibile de facto per il consumatore medio effettuare una copia privata in presenza di protezioni tecnologiche risulta incompatibile con la tendenza a moltiplicare le ipotesi di compenso sui vari supporti e ad accrescerne spropositatamente l'importo. La coesistenza di DRM e dell'Equo Compenso va vietata, i due sistemi non possono coesistere perché in tal modo il consumatore rischia di pagare più volte oltre a non poter eseguire la copia privata e ad essere limitato sulla scelta della tecnologia e dei supporti informatici che più gli aggradano;

CON QUESTA PETIZIONE I FIRMATARI CHIEDONO L'APPROVAZIONE DELLE SUDDETTE MODIFICHE SOSTANZIALI ALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE NELL'INTERESSE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN MERCATO MODERNO, EFFICIENTE E CONCORRENZIALE DEI CONTENUTI DIGITALI

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