Diritti degli autori sugli editori

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Sia i diritti patrimoniali che quelli morali contribuiscono a tutelare gli autori nel loro rapporto con gli editori.

Nonostante ciò sono comunque molti gli autori che stanno lottando per consolidare la loro dignità e i loro diritti di fronte al potere degli editori. In particolare Scott McCloud, noto autore americano di fumetti, afferma che molti artisti sono costretti a rinunciare ai propri diritti e a modificare le proprie opere di fronte alla speranza di successo, proprio a causa delle politiche degli editori. Il fatto che gli editori abbiano potuto fino a ora impugnare il coltello dalla parte del manico ("Se non accetti queste condizioni non ti pubblico.") é la conseguenza di una legislazione e di un sistema che tutelano maggiormente chi ha il potere economico. Si pensi all'assurdità dell'esistenza in Italia di un unico ente pubblico a base associativa (la Siae) che, pur essendo nata per tutelare contemporaneamente sia gli editori che gli autori, non é mai entrata nel merito e non ha mai effettuato alcun controllo, su contratti che, spesso, disapplicano tutta la serie dei diritti degli autori nei confronti degli editori.

E' importante evitare questi soprusi intervenendo per garantire una maggiore rappresentanza e tutela dei diritti degli autori nei confronti degli editori. In particolare occorrerebbe aumentare il potere contrattuale sugli editori degli autori esordienti.

McCloud, nel documento A Bill of Rights for Comics Creators, elenca insieme ad altri autori alcuni diritti che mirano a tutelare l'integrità artistica degli autori esclusivamente di fronte agli editori. Il testo originale completo é disponibile sul sito www.fumetti.org/diritti Ora proveremo a generalizzarli e discuterli:

  • Il diritto di un autore alla piena proprietà di ciò che crea compiutamente, indipendentemente dagli stimoli editoriali ricevuti e dalle collaborazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. Un editore non dovrebbe poter vincolare un autore a cedergli i suoi diritti sull'opera. Se ad esempio Siegel e Schuster, gli ideatori Superman, non ne avessero venduto i diritti alla DC Comics, avrebbero potuto assumere dei dipendenti per sceneggiare le storie del loro personaggio; questi avrebbero avuto altri diritti, ma non la proprietà dei personaggi.
  • Il diritto di un autore al pieno controllo sull'esecuzione creativa di ciò che é di sua proprietà. Un editore, pur assumendosi dei rischi, non dovrebbe poter costringere un autore a cambiare la propria opera "in cambio di un contratto annuale e un po' di denaro in banca", come spesso purtroppo accade. Questo diritto non dovrebbe precludere la discussione tra le due parti, ma la parola finale sull'opera dovrebbe sempre essere quella del suo creatore.
  • Il diritto di un autore di approvare i metodi di riproduzione e il formato delle sue creazioni. Questo diritto non dovrebbe impedire che l'autore e l'editore si accordino su questioni di base come "dimensione, formato, processi di stampa e impaginazione prima ancora che il progetto sia iniziato. Diversamente dalle dispute su testi e disegni, queste sono questioni che possono essere affrontate al momento del contratto. Se, in corso d'opera, un creatore o un editore vuole fare modifiche al formato, allora é necessario un accordo tra le due parti". In questo potrebbe rientrare anche il diritto di un regista di impedire la trasmissione di un suo film interrotto da spot pubblicitari.
  • Il diritto dell'autore di approvazione dei metodi con cui la sua creazione viene distribuita. Anche questo diritto riguarda il momento del contratto e si riferisce principalmente ai rapporti tra autore ed editore.
  • Il diritto dell'autore di libero passaggio di sé stesso e della sua creazione da e verso gli editori. Non significa che gli autori siano liberi di rompere i contratti e andarsene senza motivo, ma che gli editori non possano vincolare gli ideatori che potrebbero così lavorare per più di una società alla volta o scegliere un editore che offre condizioni più favorevoli.
  • Il diritto di un autore di impiegare consulenza legale in qualsiasi tipo di transazione economica.
  • Il diritto di un autore di proporsi a più di un editore per volta.
  • Il diritto degli autori al tempestivo pagamento di giuste ed eque quote dei profitti derivati da tutta la loro opera creativa.
  • Il diritto degli autori ad un pieno e accurato controllo delle entrate e delle uscite relative al loro lavoro.
  • Il diritto degli autori di ottenere una tempestiva e completa restituzione del loro lavoro artistico nelle sue condizioni originali. Ad esempio oggi una delle più grosse editrici multinazionali operanti in Italia si azzarda addirittura a mettere per iscritto nel contratto che fa firmare agli autori che lavorano per lei, che gli originali sono e rimangono di proprietà della casa editrice stessa, nonostante perfino la legge sul diritto d'autore sembrerebbe prevedere tutt'altro.
  • Il diritto degli autori al pieno controllo sulla cessione in licenza della loro proprietà creativa. Questo diritto permetterebbe agli autori di imporre all'editore di pubblicare l'opera sotto una licenza che conceda maggiori libertà ai fruitori (alcuni diritti riservati) rispetto a quelle garantite dalla tutela di default di tutti i diritti d'autore (tutti i diritti riservati).
  • Il diritto degli autori di promuovere e approvare qualunque tipo di promozione di loro stessi e della loro proprietà creativa. Ad esempio un autore potrebbe imporre all'editore una diffusione gratuita dell'opera in formato digitale su internet intravedendo in questa possibilità un potente mezzo promozionale.

E' importante notare che, nonostante tutti questi diritti siano già tutelati dalle leggi attuali, nella prassi contrattuale questi diritti vengono sistematicamente disapplicati. Sono necessarie quindi delle riforme legislative e regolamentari che permettano di bilanciare meglio i diritti degli autori nei confronti degli editori.

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