Ddl sul Trusted computing

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Bozza

Articolo X
1.
E' "modulo di sicurezza" ai fini di questa legge qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso del suo funzionamento, è destinato a impedire o limitare uno o più atti di accesso a, uso, copia, modificazione o distribuzione di informazioni (a prescindere dal fatto che queste informazioni siano opere creative) in formato digitale che sono:
- posti in essere dall'utente della stessa tecnologia, dispositivo o componente o di un prodotto o servizio del quale la tecnologia, dispositivo o componente è parte o al quale è collegata,
- non autorizzati da una terza parte,
- controllati da una terza parte tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'informazione, ovvero mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

2.
E' vietata la produzione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione o comunque la concessione in uso a qualsiasi titolo, la promozione a fini commerciali e la detenzione col fine di porre in essere uno degli atti di cui sopra, di qualsiasi dispositivo o prodotto idoneo ad elaborare informazioni in formato digitale che contenga un modulo di sicurezza salvo che:
- il dispositivo o prodotto sia reso disponibile all'utente con il modulo di sicurezza disattivato e l'utente, per attivarlo, debba compiere atti idonei a dimostrare in modo espresso e non equivoco la propria volontà di attivarlo;
- l'utente possa disattivare in qualsiasi momento completamente ed in modo facile il modulo di sicurezza.
Il modulo di sicurezza non è disattivabile in modo facile se l'utente, per disattivarlo, deve compiere atti più complessi di quelli necessari per attivare il modulo di sicurezza.

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