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		<title>FrontiereDigitali - Contributi utente [it]</title>
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		<updated>2012-05-17T17:15:26Z</updated>
		<subtitle>Contributi utente</subtitle>
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		<id>http://www.frontieredigitali.net/index.php/Utente:Senpai</id>
		<title>Utente:Senpai</title>
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				<updated>2007-10-23T12:56:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Senpai: chi son&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Potete trovarmi [http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Senpai qui] e [http://www.wikimedia.it/index.php/Utente:Senpai qui]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senpai</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.frontieredigitali.net/index.php/Libert%C3%A0_per_fini_di_divulgazione,_educativi_o_enciclopedici._Libert%C3%A0_di_panorama</id>
		<title>Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici. Libertà di panorama</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.frontieredigitali.net/index.php/Libert%C3%A0_per_fini_di_divulgazione,_educativi_o_enciclopedici._Libert%C3%A0_di_panorama"/>
				<updated>2007-10-23T12:55:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Senpai: /* Legenda */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Libertà di fotografia di ''opere'' in ''spazi e ambienti con accesso al pubblico'', anche se protette dai diritti d’autore=&lt;br /&gt;
*Per '''opere''' si intendono sia opere architettoniche, che monumentali, che artistiche (pittoriche, scultoree ecc.).&lt;br /&gt;
*Per '''spazi e ambienti con accesso al pubblico''', si intendono spazi aperti come parchi, monumenti naturali, piazze, ville ecc. che ambienti chiusi, come chiese e altri monumenti, musei, uffici statali e di servizio pubblico (anche se gestiti da società private o a partecipazione privata), biblioteche, scuole e università, stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, mezzi di trasporto, campi sportivi ecc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Libertà di riproduzione e di fotografia per scopi di ricerca o di studio=&lt;br /&gt;
Secondo la Legge sul Diritto d'Autore, non esiste la possibilità di fotografare e riprodurre per scopi di ricerca o di studio, opere dell'ingegno dell'arte figurativa. Questo vuol dire che se un quadro, anche se di pubblico dominio, in quanto sono già passati 70 anni dalla morte dell'autore, è esposto in un museo, non può essere comunque fotografato, se non dietro espresso consenso dell'amministrazione del Museo, dietro pagamento di un compenso monetario (cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio). A ciò si aggiunge che la riproduzione dell'opera è vietata se c'è una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera effettuata dalla struttura che stia vendendo cartoline o immagini dell'opera. In ogni museo esiste un negozio che vende le cartoline che hanno per soggetto le esposizioni del museo. Quindi ci sarà sempre una concorrenza economica da parte del soggetto che riproduca, senza fini di lucro e per ragioni di studio o di ricerca, immagini che abbiano come soggetto l'opera dell'arte figurativa.&lt;br /&gt;
Questo divieto non è espresso chiaramente nella Legge sul Diritto d'Autore. Per quanto questa legge preveda delle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, quando ci sia una necessità di studio e  di ricerca, e quindi il comportamento del soggetto sia direttamente riconducibile a quanto previsto dall'art. 9, 33 e 21, e cioè riconducibile allo sviluppo della cultura, e la libertà dell'arte e della scienza, oltre quello della libera manifestazione del pensiero. In via indiretta queste eccezioni e limitazioni vietano comunque la riproducibilità di opere di pubblico dominio presenti nei musei o nelle biblioteche.&lt;br /&gt;
Le due norme della Legge sono l'articolo 70 e 71 ter. L'art. 70 recita: &amp;quot;il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. […]&amp;quot;. Questa disposizione, pur trovando fondamento nell'esigenza di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in un'opera dell'ingegno ed il libero esercizio della facoltà di critica o di insegnamento, tuttavia non trova applicazione in ipotesi di riproduzione integrale dell'opera citata. La conseguenza di tale impostazione è l'esclusione, a priori, dell'applicabilità di questo articolo alle opere di carattere figurativo, per i quali la citazione comporta necessariamente la riproduzione integrale dell'opera. Ed infatti la giurisprudenza ha costantemente ritenuta illecita la riproduzione di opere dell'arte figurativa in cataloghi per mostre ed esposizioni.&lt;br /&gt;
Anche l'art. 71 ter non viene in soccorso del soggetto che vuole riprodurre un'opera dell'arte figurativa per scopi di studio o di informazioni, senza alcuno scopo di lucro. L'art. 71 ter testualmente recita: &amp;quot;E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere od altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza&amp;quot;. La norma qui fa eccezione al (solo) diritto di comunicazione al pubblico per consentire l'accesso e la consultazione in loco di opere dell'ingegno della propria collezione in computer. Non è stata invece introdotta una corrispondente eccezione per il diritto di riproduzione (che permetterebbe al soggetto di fotografare l'opera d'arte e pubblicare, anche senza scopo di lucro, il proprio lavoro di critca, ad esempio su internet. In altre parole si permette la libertà di andare a visitare un museo e lavorare lì per la propria conoscenza, rendendo però, impossibile la condivisione della stessa. Non ci voleva certo una legge per questo.)&lt;br /&gt;
Parimenti viene vietata la riproduzione di opere architettoniche quando l'autore del progetto dell'opera sia ancora in vita e non siano passati almeno 70 anni dalla sua morte. In questo caso, quindi, viene quindi espropriato al soggetto quella libertà di panorama, prevista in diversi stati, che permette al singolo individuo di fotografare gli edifici e le opere architettoniche presenti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico.&lt;br /&gt;
Ci vorrebbe, quindi, una riforma della legge che elimini questo problema, che senza ombra di dubbio limita la libertà del soggetto dei diritti prima accennati previsti dalla costituzione. A tal fine sarebbe utile una modifica degli artt. 70 e 71 ter nel modo riportato nella seguente proposta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La nostra proposta (in corso di elaborazione) ==&lt;br /&gt;
=== Legenda ===&lt;br /&gt;
*testo della proposta originale&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:green&amp;quot;&amp;gt;testo aggiunto&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:orange&amp;quot;&amp;gt;testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;commento (non fa parte della proposta)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;testo eliminato&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;
#Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere dell'ingegno allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
#Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;di opere di architettura o di scultura,&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt; delle opere dell’ingegno&amp;lt;/span&amp;gt; realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici &amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico, anche per utilizzi a scopo di lucro.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera *&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;riprodotta.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’art. 71 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;
#È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza.&lt;br /&gt;
#Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purchè il soggetto non la utilizzi per fini commerciali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;All’art. 71 nonies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
#&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Fatto salvo quanto previsto dall’art. 70 comma secondo, &amp;lt;/span&amp;gt; le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;questo (anche nel suo testo riformulato): &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:''Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubbico, in'' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:''qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura, delle opere'' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:''dell'ingegno realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi'' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:''pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico, anche per'' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:''utilizzi a scopo di lucro.'' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;è in parziale contrasto con l'attuale codice sui beni culturali e, di conseguenza, non può inquadrarsi fra le modifiche a &amp;quot;costo zero&amp;quot;. L'attuale regolamentazione sui beni culturali richiede un'apposita autorizzazione alla pubblicazione di immagini relative ad opere poste sotto la tutela dei vari enti amministrativi. Oltretutto, mentre tale norma richiede una mera autorizzazione per usi didattici o personali, prescrive, altresì, la necessità di versare una X somma di denaro, qualora tale uso sia, invece, a scopo di lucro.  &amp;lt;/span&amp;gt;--[[Utente:Senpai|Senpai]] 14:53, Ott 23, 2007 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senpai</name></author>	</entry>

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		<title>Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici. Libertà di panorama</title>
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				<updated>2007-10-23T12:55:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Senpai: /* Legenda */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Libertà di fotografia di ''opere'' in ''spazi e ambienti con accesso al pubblico'', anche se protette dai diritti d’autore=&lt;br /&gt;
*Per '''opere''' si intendono sia opere architettoniche, che monumentali, che artistiche (pittoriche, scultoree ecc.).&lt;br /&gt;
*Per '''spazi e ambienti con accesso al pubblico''', si intendono spazi aperti come parchi, monumenti naturali, piazze, ville ecc. che ambienti chiusi, come chiese e altri monumenti, musei, uffici statali e di servizio pubblico (anche se gestiti da società private o a partecipazione privata), biblioteche, scuole e università, stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, mezzi di trasporto, campi sportivi ecc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Libertà di riproduzione e di fotografia per scopi di ricerca o di studio=&lt;br /&gt;
Secondo la Legge sul Diritto d'Autore, non esiste la possibilità di fotografare e riprodurre per scopi di ricerca o di studio, opere dell'ingegno dell'arte figurativa. Questo vuol dire che se un quadro, anche se di pubblico dominio, in quanto sono già passati 70 anni dalla morte dell'autore, è esposto in un museo, non può essere comunque fotografato, se non dietro espresso consenso dell'amministrazione del Museo, dietro pagamento di un compenso monetario (cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio). A ciò si aggiunge che la riproduzione dell'opera è vietata se c'è una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera effettuata dalla struttura che stia vendendo cartoline o immagini dell'opera. In ogni museo esiste un negozio che vende le cartoline che hanno per soggetto le esposizioni del museo. Quindi ci sarà sempre una concorrenza economica da parte del soggetto che riproduca, senza fini di lucro e per ragioni di studio o di ricerca, immagini che abbiano come soggetto l'opera dell'arte figurativa.&lt;br /&gt;
Questo divieto non è espresso chiaramente nella Legge sul Diritto d'Autore. Per quanto questa legge preveda delle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, quando ci sia una necessità di studio e  di ricerca, e quindi il comportamento del soggetto sia direttamente riconducibile a quanto previsto dall'art. 9, 33 e 21, e cioè riconducibile allo sviluppo della cultura, e la libertà dell'arte e della scienza, oltre quello della libera manifestazione del pensiero. In via indiretta queste eccezioni e limitazioni vietano comunque la riproducibilità di opere di pubblico dominio presenti nei musei o nelle biblioteche.&lt;br /&gt;
Le due norme della Legge sono l'articolo 70 e 71 ter. L'art. 70 recita: &amp;quot;il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. […]&amp;quot;. Questa disposizione, pur trovando fondamento nell'esigenza di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in un'opera dell'ingegno ed il libero esercizio della facoltà di critica o di insegnamento, tuttavia non trova applicazione in ipotesi di riproduzione integrale dell'opera citata. La conseguenza di tale impostazione è l'esclusione, a priori, dell'applicabilità di questo articolo alle opere di carattere figurativo, per i quali la citazione comporta necessariamente la riproduzione integrale dell'opera. Ed infatti la giurisprudenza ha costantemente ritenuta illecita la riproduzione di opere dell'arte figurativa in cataloghi per mostre ed esposizioni.&lt;br /&gt;
Anche l'art. 71 ter non viene in soccorso del soggetto che vuole riprodurre un'opera dell'arte figurativa per scopi di studio o di informazioni, senza alcuno scopo di lucro. L'art. 71 ter testualmente recita: &amp;quot;E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere od altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza&amp;quot;. La norma qui fa eccezione al (solo) diritto di comunicazione al pubblico per consentire l'accesso e la consultazione in loco di opere dell'ingegno della propria collezione in computer. Non è stata invece introdotta una corrispondente eccezione per il diritto di riproduzione (che permetterebbe al soggetto di fotografare l'opera d'arte e pubblicare, anche senza scopo di lucro, il proprio lavoro di critca, ad esempio su internet. In altre parole si permette la libertà di andare a visitare un museo e lavorare lì per la propria conoscenza, rendendo però, impossibile la condivisione della stessa. Non ci voleva certo una legge per questo.)&lt;br /&gt;
Parimenti viene vietata la riproduzione di opere architettoniche quando l'autore del progetto dell'opera sia ancora in vita e non siano passati almeno 70 anni dalla sua morte. In questo caso, quindi, viene quindi espropriato al soggetto quella libertà di panorama, prevista in diversi stati, che permette al singolo individuo di fotografare gli edifici e le opere architettoniche presenti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico.&lt;br /&gt;
Ci vorrebbe, quindi, una riforma della legge che elimini questo problema, che senza ombra di dubbio limita la libertà del soggetto dei diritti prima accennati previsti dalla costituzione. A tal fine sarebbe utile una modifica degli artt. 70 e 71 ter nel modo riportato nella seguente proposta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La nostra proposta (in corso di elaborazione) ==&lt;br /&gt;
=== Legenda ===&lt;br /&gt;
*testo della proposta originale&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:green&amp;quot;&amp;gt;testo aggiunto&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:orange&amp;quot;&amp;gt;testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;commento (non fa parte della proposta)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;testo eliminato&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;
#Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere dell'ingegno allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
#Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;di opere di architettura o di scultura,&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt; delle opere dell’ingegno&amp;lt;/span&amp;gt; realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici &amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico, anche per utilizzi a scopo di lucro.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera *&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;riprodotta.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’art. 71 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;
#È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza.&lt;br /&gt;
#Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purchè il soggetto non la utilizzi per fini commerciali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;All’art. 71 nonies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
#&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Fatto salvo quanto previsto dall’art. 70 comma secondo, &amp;lt;/span&amp;gt; le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;questo (anche nel suo testo riformulato): &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:''Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubbico, in'' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;:è in parziale contrasto con l'attuale codice sui beni culturali e, di conseguenza, non può inquadrarsi fra le modifiche a &amp;quot;costo zero&amp;quot;. L'attuale regolamentazione sui beni culturali richiede un'apposita autorizzazione alla pubblicazione di immagini relative ad opere poste sotto la tutela dei vari enti amministrativi. Oltretutto, mentre tale norma richiede una mera autorizzazione per usi didattici o personali, prescrive, altresì, la necessità di versare una X somma di denaro, qualora tale uso sia, invece, a scopo di lucro.  &amp;lt;/span&amp;gt;--[[Utente:Senpai|Senpai]] 14:53, Ott 23, 2007 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senpai</name></author>	</entry>

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		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.frontieredigitali.net/index.php/Libert%C3%A0_per_fini_di_divulgazione,_educativi_o_enciclopedici._Libert%C3%A0_di_panorama"/>
				<updated>2007-10-23T12:53:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Senpai: /* Legenda */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Libertà di fotografia di ''opere'' in ''spazi e ambienti con accesso al pubblico'', anche se protette dai diritti d’autore=&lt;br /&gt;
*Per '''opere''' si intendono sia opere architettoniche, che monumentali, che artistiche (pittoriche, scultoree ecc.).&lt;br /&gt;
*Per '''spazi e ambienti con accesso al pubblico''', si intendono spazi aperti come parchi, monumenti naturali, piazze, ville ecc. che ambienti chiusi, come chiese e altri monumenti, musei, uffici statali e di servizio pubblico (anche se gestiti da società private o a partecipazione privata), biblioteche, scuole e università, stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti, mezzi di trasporto, campi sportivi ecc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Libertà di riproduzione e di fotografia per scopi di ricerca o di studio=&lt;br /&gt;
Secondo la Legge sul Diritto d'Autore, non esiste la possibilità di fotografare e riprodurre per scopi di ricerca o di studio, opere dell'ingegno dell'arte figurativa. Questo vuol dire che se un quadro, anche se di pubblico dominio, in quanto sono già passati 70 anni dalla morte dell'autore, è esposto in un museo, non può essere comunque fotografato, se non dietro espresso consenso dell'amministrazione del Museo, dietro pagamento di un compenso monetario (cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio). A ciò si aggiunge che la riproduzione dell'opera è vietata se c'è una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera effettuata dalla struttura che stia vendendo cartoline o immagini dell'opera. In ogni museo esiste un negozio che vende le cartoline che hanno per soggetto le esposizioni del museo. Quindi ci sarà sempre una concorrenza economica da parte del soggetto che riproduca, senza fini di lucro e per ragioni di studio o di ricerca, immagini che abbiano come soggetto l'opera dell'arte figurativa.&lt;br /&gt;
Questo divieto non è espresso chiaramente nella Legge sul Diritto d'Autore. Per quanto questa legge preveda delle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, quando ci sia una necessità di studio e  di ricerca, e quindi il comportamento del soggetto sia direttamente riconducibile a quanto previsto dall'art. 9, 33 e 21, e cioè riconducibile allo sviluppo della cultura, e la libertà dell'arte e della scienza, oltre quello della libera manifestazione del pensiero. In via indiretta queste eccezioni e limitazioni vietano comunque la riproducibilità di opere di pubblico dominio presenti nei musei o nelle biblioteche.&lt;br /&gt;
Le due norme della Legge sono l'articolo 70 e 71 ter. L'art. 70 recita: &amp;quot;il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. […]&amp;quot;. Questa disposizione, pur trovando fondamento nell'esigenza di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in un'opera dell'ingegno ed il libero esercizio della facoltà di critica o di insegnamento, tuttavia non trova applicazione in ipotesi di riproduzione integrale dell'opera citata. La conseguenza di tale impostazione è l'esclusione, a priori, dell'applicabilità di questo articolo alle opere di carattere figurativo, per i quali la citazione comporta necessariamente la riproduzione integrale dell'opera. Ed infatti la giurisprudenza ha costantemente ritenuta illecita la riproduzione di opere dell'arte figurativa in cataloghi per mostre ed esposizioni.&lt;br /&gt;
Anche l'art. 71 ter non viene in soccorso del soggetto che vuole riprodurre un'opera dell'arte figurativa per scopi di studio o di informazioni, senza alcuno scopo di lucro. L'art. 71 ter testualmente recita: &amp;quot;E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere od altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza&amp;quot;. La norma qui fa eccezione al (solo) diritto di comunicazione al pubblico per consentire l'accesso e la consultazione in loco di opere dell'ingegno della propria collezione in computer. Non è stata invece introdotta una corrispondente eccezione per il diritto di riproduzione (che permetterebbe al soggetto di fotografare l'opera d'arte e pubblicare, anche senza scopo di lucro, il proprio lavoro di critca, ad esempio su internet. In altre parole si permette la libertà di andare a visitare un museo e lavorare lì per la propria conoscenza, rendendo però, impossibile la condivisione della stessa. Non ci voleva certo una legge per questo.)&lt;br /&gt;
Parimenti viene vietata la riproduzione di opere architettoniche quando l'autore del progetto dell'opera sia ancora in vita e non siano passati almeno 70 anni dalla sua morte. In questo caso, quindi, viene quindi espropriato al soggetto quella libertà di panorama, prevista in diversi stati, che permette al singolo individuo di fotografare gli edifici e le opere architettoniche presenti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico.&lt;br /&gt;
Ci vorrebbe, quindi, una riforma della legge che elimini questo problema, che senza ombra di dubbio limita la libertà del soggetto dei diritti prima accennati previsti dalla costituzione. A tal fine sarebbe utile una modifica degli artt. 70 e 71 ter nel modo riportato nella seguente proposta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La nostra proposta (in corso di elaborazione) ==&lt;br /&gt;
=== Legenda ===&lt;br /&gt;
*testo della proposta originale&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:green&amp;quot;&amp;gt;testo aggiunto&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:orange&amp;quot;&amp;gt;testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;commento (non fa parte della proposta)&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;testo eliminato&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;
#Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere dell'ingegno allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
#Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;di opere di architettura o di scultura,&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt; delle opere dell’ingegno&amp;lt;/span&amp;gt; realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici &amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico, anche per utilizzi a scopo di lucro.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;span style=&amp;quot;color: red; text-decoration: line-through; &amp;quot;&amp;gt;Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All’art. 71 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;
#È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza.&lt;br /&gt;
#Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purchè il soggetto non la utilizzi per fini commerciali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;All’art. 71 nonies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
#&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Fatto salvo quanto previsto dall’art. 70 comma secondo, &amp;lt;/span&amp;gt; le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color: gray;&amp;quot;&amp;gt;questo (anche nel suo testo riformulato):&lt;br /&gt;
:''Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubbico, in''&lt;br /&gt;
:''qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura, delle opere''&lt;br /&gt;
:''dell'ingegno realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi''&lt;br /&gt;
:''pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico, anche per''&lt;br /&gt;
:''utilizzi a scopo di lucro.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
è in parziale contrasto con l'attuale codice sui beni culturali e, di conseguenza, non può inquadrarsi fra le modifiche a &amp;quot;costo zero&amp;quot;.&lt;br /&gt;
L'attuale regolamentazione sui beni culturali richiede un'apposita autorizzazione alla pubblicazione di immagini relative ad opere poste sotto la tutela dei vari enti amministrativi. Oltretutto, mentre tale norma richiede una mera autorizzazione per usi didattici o personali, prescrive, altresì, la necessità di versare una X somma di denaro, qualora tale uso sia, invece, a scopo di lucro.  &amp;lt;/span&amp;gt;--[[Utente:Senpai|Senpai]] 14:53, Ott 23, 2007 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Senpai</name></author>	</entry>

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